COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 31/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società XENIA SPORT Camp. Calcio a 5 Serie C2 Gir. B Gara del 10.10.2013 tra Calcio a 5 Mese / Xenia Sport C.U. n. 24 del CRL datato 17.10.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 31/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società XENIA SPORT Camp. Calcio a 5 Serie C2 Gir. B Gara del 10.10.2013 tra Calcio a 5 Mese / Xenia Sport C.U. n. 24 del CRL datato 17.10.2013 La società XENIA SPORT ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha squalificato il calciatore CONFALONIERI Riccardo per 3 gare - lamentando che la squalifica è eccessiva in relazione al comportamento non violento tenuto dal calciatore. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva: nel rapporto arbitrale - che si rammenta essere fonte privilegiata di prova - viene chiaramente specificato che il CONFALONIERI ha commesso un atto violento nei confronti di avversario lontano dall'azione di gioco. Ne consegue che il GS in applicazione di quanto disposto dall'Art. 19, comma 4 lett. B del CGS ha comminato al calciatore tre giornate di squalifica. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it