COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 31/10/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società AS ROBBIO Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 12.10.2013 tra ASD Siziano / Robbio C.U. n. 16 della delegazione di Pavia datato 17.10.2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 31/10/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo società AS ROBBIO Camp. Juniores Prov. Gir. A
Gara del 12.10.2013 tra ASD Siziano / Robbio
C.U. n. 16 della delegazione di Pavia datato 17.10.2013
La società AS ROBBIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, l'ammenda di Euro 80,00 ed ha inibito il dirigente accompagnatore ARRISIO Claudio sino al 10.11.2013 - lamentando il calciatore, BARBIERI Paolo, non era in posizione irregolare in quanto tesserato correttamente per la società.
La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, anche alla squadra avversaria osserva : dalle verifiche compiute presso l'Ufficio Tesseramenti è emerso che il calciatore, BARBIERI Paolo, non risulta tesserato per la AS ROBBIO.
Ne consegue che il BARBIERI non aveva titolo a prendere parte alla gara in epigrafe.
Pertanto, la decisione del GS merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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