COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 31/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MURAGLIA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MURAGLIA/TORRE SAN MARCO DEL 13.10.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 51 del 16.10.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 31/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MURAGLIA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MURAGLIA/TORRE SAN MARCO DEL 13.10.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 51 del 16.10.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - ai calciatori FATONE Luca e BIONDI Lorenzo, entrambi asseritamente tesserati per la reclamante, la squalifica rispettivamente di quattro ed otto gare effettive, per il comportamento dagli stessi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro; - al calciatore ZONCHETTI Michele, anch’egli asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica fino al 29 gennaio 2014, per il comportamento da questi osservato, durante la gara, nei confronti dell’arbitro, determinandone altresì la decisione di interromperla definitivamente; - inibizione fino al 31 marzo 2015 al dirigente RICCI Luigi, presidente della società, nell’occasione addetto agli ufficiali di gara, per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro, dopo la decisione di questi di sospendere definitivamente l’incontro e successivamente. Avverso tali decisioni, con unico atto, hanno proposto rituale reclamo l’A.S.D. Muraglia ed, in proprio, il presidente Ricci Luigi, tutti chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della società: - il calciatore Fatone, ritenutosi ingiustamente espulso, si sarebbe avvicinato all’arbitro, chiedendogli spiegazioni, accompagnando la domanda con un termine volgare, ma senza toccarlo né altro; - Zonchetti protestò reiteratamente nei confronti dell’arbitro, urlando, forse con troppa vivacità, per l’espulsione di un suo compagno di squadra ritenuta ingiusta, ma senza mai minacciarlo; - pure Biondi, nelle stesse circostanze e per gli stessi motivi di cui sopra, protestò nei confronti dell’ufficiale di gara con parole forti, appoggiandogli altresì le mani sulla spalla sinistra, ma in modo non violento e senza mai minacciarlo. Asseriva il Ricci: - di essere intervenuto al solo fine di calmare l’arbitro, prendendogli il cartellino che aveva estratto per espellere il calciatore Biondi, così impedendoglielo, e riuscendo in parte ad allontanare i propri calciatori facendoli rientrare negli spogliatoi, dove, subito dopo, accompagnò anche lo stesso ufficiale di gara restituendogli il cartellino; - di non avere mai minacciato l’arbitro né di avergli impedito di rientrare negli spogliatoi; - di avere ricevuto dallo stesso il rifiuto di chiarimenti per quanto accaduto; - di averlo atteso fino alla sua partenza, senza null’altro. A sostegno della propria versione dei fatti, i reclamanti formulavano istanza di prova testimoniale, indicando all’uopo i giocatori della squadra avversaria e le Forze dell’Ordine presenti. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato: - di avere espulso Fatone Luca per insulti nei suoi confronti; dopo la notifica del provvedimento disciplinare, lo stesso calciatore lo minacciò alzando il pugno verso di lui, rimanendo, poiché trattenuto dai suoi compagni di squadra, a circa due metri di distanza, senza null’altro; - che il calciatore Biondi Lorenzo, dopo la sospensione definitiva della gara, gli si avvicinò e, appoggiategli le mani al petto, lo spinse ma “senza usare violenza”; al rientro negli spogliatoi, lo minacciò e lo insultò, proferendo altresì un’espressione blasfema; - che il calciatore Zonchetti Michele, contestando una sua decisione tecnica, gli si avvicinò e gli diede uno spintone con entrambe le mani alla spalla facendogli fare due passi laterali, senza tuttavia provocargli dolore; alla notifica del conseguente provvedimento di espulsione, lo stesso calciatore gli rivolse offese e minacce; - che il Ricci Luigi, dopo la sospensione definitiva della gara, unitamente ad altri dirigenti, entrò in campo e, paratoglisi davanti, gli afferrò le braccia stringendole con forza e minacciandolo; dopo averlo lasciato, gli prese il taccuino dal taschino storcendolo e restituendoglielo solo per l’intervento di altri tesserati della società; successivamente entrò, senza essere autorizzato, nello spogliatoio dell’arbitro, cercando di chiudere la porta, ma senza riuscirvi, e allontanandosi, peraltro dopo ripetuti inviti, lo insultò e minacciò; al momento di lasciare l’impianto sportivo, in presenza delle Forze dell’ordine, chiamate per la situazione creatasi, il ridetto dirigente gli rivolse frasi irriguardose, ma senza offese e minacce. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro ed i reclamanti; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di quattro distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento da parte della società reclamante e del reclamante in proprio, Ricci Luigi, rispettivamente di tre ed una tassa reclamo; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dai reclamanti; • ritenuto il calciatore Fatone Luca responsabile delle violazioni ascrittegli - offese e minacce - e che le stesse, unite dal vincolo della continuazione, vadano inquadrate nell’ambito della fattispecie di cui alla lett. a) dell’art. 19, comma 4, del Cgs; • ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Biondi Lorenzo, nella quale deve escludersi, come qui precisato dal direttore di gara, ogni connotato violento, ed in particolare le mani sul petto dell’arbitro e la lieve spinta che ne è conseguita devono essere ricompresi – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta irriguardosa mantenuta dal giocatore, alla quale deve aggiungersi l’utilizzo di un’espressione blasfema; • ritenuta provata la responsabilità del calciatore Zonchetti Michele in ordine alle violazioni ascrittegli per avere lo stesso dapprima colpito con uno spintone e poi minacciato ed insultato l’arbitro, provocandone altresì la decisone di sospendere definitivamente l’incontro e che la gravità delle stesse giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata; • ritenuto, al riguardo, che colpire l’arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo e che la non gravità delle conseguenze fisiche riportate non è elemento idoneo a cambiare il predetto giudizio; • ritenuta provata la condotta ascritta al dirigente Ricci Luigi, presidente della società, e che la stessa debba essere stigmatizzata obiettivamente, in modo inequivoco, per il suo contenuto offensivo e minaccioso e, soprattutto, gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara, ma di dover accogliere l’impugnazione sotto il profilo della sproporzione della sanzione, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare i reclami come innanzi presentati dall’A.S.D. Muraglia ed, in proprio, dal presidente Ricci Luigi, in quattro distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - accoglie il gravame avverso la squalifica del calciatore FATONE Luca e, per l’effetto, la riduce a tre giornate di gara, disponendo restituirsi la tassa reclamo; - accoglie il gravame avverso la squalifica del calciatore BIONDI Lorenzo e, per l’effetto, la riduce a cinque giornate di gara, disponendo restituirsi la tassa reclamo; - respinge il gravame avverso la squalifica del calciatore ZONCHETTI Michele, disponendo incamerarsi la tassa reclamo; - accoglie il gravame proposto in proprio dal dirigente RICCI Luigi, per l’effetto riducendogli l’inibizione al 15 ottobre 2014, disponendo restituirsi la tassa reclamo.
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