COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 31/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. URBANIA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA BIAGIO NAZZARO/URBANIA CALCIO DEL 6.10.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 50 del 16.10.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 31/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. URBANIA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA BIAGIO NAZZARO/URBANIA CALCIO DEL 6.10.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 50 del 16.10.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al tecnico CECCARINI Antonio, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 27 novembre 2013 per il comportamento dallo stesso tenuto nel corso gara, determinandone altresì la sospensione definitiva. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Urbania Calcio, dolendosi dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, chiedendone una congrua riduzione. Deduceva la reclamante che il proprio allenatore, nell’occasione, si limitò a chiedere al direttore di gara dapprima di modificare la sostituzione richiesta, poi di continuare la gara senza il calciatore subentrante; “pertanto nessuna pretesa inderogabile, unicamente la richiesta, magari reiterata, di poter far valere quello che riteneva essere un suo diritto”. Quindi, sempre secondo la reclamante, il mancato abbandono del terreno di gioco non costituì una forma di protesta o di insubordinazione del proprio allenatore, ma solo un modo per risolvere il problema creatosi, rivolgendosi agli ufficiali di gara sempre in modo civile e rispettoso. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa il proposto gravame fondato e, quindi, meritevole di accoglimento. Ed invero, la condotta nell’occasione tenuta dall’allenatore Ceccarini fu disobbediente ed ostruzionistica, ma certamente priva di ulteriori e diversi contenuti. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Urbania Calcio e, per l’effetto, riduce al sofferto la squalifica dell’allenatore CECCARINI Antonio. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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