COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 31/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. MONTECASSIANO SAMBUCHETO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTECASSIANO SAMBUCHETO/GROTTACCIA DEL 5.10.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 45 del 9.10.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 60 del 31/10/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C. MONTECASSIANO SAMBUCHETO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTECASSIANO SAMBUCHETO/GROTTACCIA DEL 5.10.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 45 del 9.10.2013)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni:
- ammenda di € 500,00 all’A.C. Montecassiano Sambucheto per il comportamento dei propri sostenitori, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro;
- squalifica per cinque gare effettive al calciatore CIABOCCO Marco, asseritamente tesserato per la reclamante, per essere stato espulso per doppia ammonizione e per il comportamento da questi osservato, alla notifica del provvedimento ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro;
- inibizione fino al 4 dicembre 2013 al dirigente BATOCCO Federico, nell’occasione addetto agli ufficiali di gara, per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.C. Montecassiano Sambucheto chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione delle sanzioni impugnate, diminuendole proporzionalmente alla minore gravità dei fatti per come realmente avvenuti.
A dire della reclamante:
- il calciatore Ciabocco Marco, colpevole delle ulteriori contestazioni, non avrebbe però mai minacciato l’arbitro;
- il dirigente Batocco Federico avrebbe proferito all’arbitro solo frasi irriguardose e non minacciose o intimidatorie;
- i propri sostenitori insultarono e minacciarono l’arbitro, ma solo verbalmente, senza mai metterne seriamente in pericolo l’incolumità, tant’è che non vi fu mai bisogno dell’intervento della Forza Pubblica; anche il comportamento tenuto a fine gara dalla donna con l’ombrello non fu un tentativo di minaccia, ma “più semplicemente un atteggiamento colorito della stessa”.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori e tesserati della reclamante, escludendo tuttavia nello specifico comportamento ascritto ad una sostenitrice, l’intenzione di questa di colpirlo.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di due ulteriori tasse reclamo;
• ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante;
• ritenuta provata la responsabilità della società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, con le precisazioni qui fornite dal direttore di gara, che consentono l’invocata riduzione della sanzione impugnata;
• ritenuto comunque utile, al riguardo, ribadire che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e che nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e minacciosi;
• ritenuto il calciatore Ciabocco Marco responsabile delle violazioni ascrittegli - condotta offensiva e reiteratamente irriguardosa nei confronti dell’arbitro - e che le stesse, unite dal vincolo della continuazione, vadano inquadrate nell’ambito della fattispecie di cui alla lett. a) dell’art. 19, comma 4, del Cgs e sanzionate con la pena ivi prevista alla quale deve cumularsi quella derivante dalla precedente espulsione;
• ritenuto che la gravità della condotta offensiva e minacciosa ascritta al dirigente Batocco Federico, nell’occasione addetto agli ufficiali di gara, protrattasi per un considerevole lasso di tempo e tenuta, una volta posizionatosi in tribuna, unitamente ad alcuni sostenitori ivi presenti, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata, tenuto altresì conto del ruolo rivestito dal tesserato.
P.Q.M.
la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.C. Montecassiano Sambucheto in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:
- accoglie il gravame avverso l’ammenda applicata alla società e, per l’effetto, la riduce ad € 250,00 (duecentocinquanta/00), disponendo restituirsi la tassa reclamo;
- accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore CIABOCCO Marco e, per l’effetto, la riduce a quattro giornate di gara, disponendo restituirsi la tassa reclamo;
- respinge il gravame avverso l’inibizione inflitta al dirigente BATOCCO Federico, disponendo incamerarsi la tassa reclamo.
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