COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 31/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. RIVIERA DELLE PALME AVVERSO SANZIONI MERITO GARA BOCASTRUM UNITED/RIVIERA DELLE PALME DEL 3.10.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 50 del 16.10.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 31/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. RIVIERA DELLE PALME AVVERSO SANZIONI MERITO GARA BOCASTRUM UNITED/RIVIERA DELLE PALME DEL 3.10.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 50 del 16.10.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - ammenda di € 200,00 alla società per il comportamento offensivo e minaccioso dei propri sostenitori, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro; - inibizione (rectius: squalifica) fino al 13 novembre 2013 al calciatore ERRERA Elenio, asseritamente tesserato per la reclamante, non in lista di gara, per lo stesso comportamento offensivo e minaccioso tenuto dai sostenitori, ai quali lo stesso si era unito in tribuna. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S. Riviera delle Palme chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica applicata al proprio calciatore e la diminuzione, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti, della sanzione pecuniaria. A dire della reclamante: - l’arbitro sarebbe incorso in evidente errore di persona poiché il calciatore, e non dirigente, Errera Elenio - che l’ufficiale di gara peraltro non poteva conoscere in quanto i due non si erano mai incontrati - quel giorno non era presente al campo; - i propri sostenitori, con “comportamento a tratti non consono”, protestarono vivacemente soprattutto nei confronti di taluni giocatori locali che rivolsero loro alcuni gesti volgari e solo in minima parte nei confronti dell’arbitro. La medesima reclamante richiamava una contestuale delibera del Giudice sportivo che avrebbe valutato analoga fattispecie, relativamente a quanto contestato ai propri sostenitori, meritevole di minor sanzione. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della reclamante ed al calciatore Errera Elenio, riconosciuto ed identificato con assoluta certezza. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; • ritenuta provata la responsabilità del calciatore Errera Elenio - riconosciuto dall’arbitro con assoluta certezza - in ordine alle violazioni ascrittegli, per avere, nel corso della gara, dalla tribuna, unitamente ad altre due o tre persone, reiteratamente offeso e minacciato gli ufficiali di gara, le cui modalità, pertanto, non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma; • ritenuta provata la responsabilità della società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, del comportamento dei quali la stessa, a norma dell’art. 4, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, è chiamata a rispondere oggettivamente, conseguendo in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non potendo, quindi, essere in nessun caso elusa; • ritenuto, nel caso in esame, che le modalità e quindi la gravità specifica della condotta posta in essere dai sostenitori della reclamante nei confronti degli ufficiali di gara giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse; • ritenuta infatti priva di consistenza la doglianza dell’eccessività della sanzione pecuniaria rispetto a quelle adottate in analoghe vicende perché nell’applicazione delle sanzioni l’organo giudicante non segue e non potrebbe seguire il criterio dell’automatismo: di qui la necessità di distinguere caso per caso la gravità della condotta, che pur se espressa nella stessa forma, va valutata in relazione alle circostanze complessive nelle quali la condotta medesima viene posta in essere. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S. Riviera delle Palme in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - respinge il gravame avverso l’ammenda applicata alla società, disponendo incamerarsi la tassa reclamo; - respinge il gravame avverso la sanzione inflitta al calciatore ERRERA Elenio, disponendo incamerarsi la tassa reclamo.
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