COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 Del 31.10.2013 Delibera del Giudice Sportivo 6.2.1. RICORSO U.S. VENAFRO – AVVERSO ESITO GARA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA VENAFRO – VIRTUS POZZILLI 1967 DEL 28.09.2013 – CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – 4^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 Del 31.10.2013 Delibera del Giudice Sportivo 6.2.1. RICORSO U.S. VENAFRO - AVVERSO ESITO GARA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA VENAFRO – VIRTUS POZZILLI 1967 DEL 28.09.2013 - CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – 4^ GIORNATA DI ANDATA) Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato preliminarmente che: - la società Venafro ha fatto pervenire il proprio reclamo nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa federale; - la società Virtus Pozzilli 1967 non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito secondo la vigente normativa federale; letto il reclamo, rileva che la società Venafro chiede per la gara in epigrafe l’applicazione ai danni della società Virtus Pozzilli 1967 della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato nella gara medesima il calciatore LOMBARDI Stefano che, a detta della reclamante, non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato. Nella stagione sportiva 2012/2013, infatti, il Lombardi era tesserato per la società Atina Valle di Comino, militante nel Campionato di 1^ Categoria. In relazione alla gara di spareggio con la società Trevi (26/05/2013) il Lombardi veniva squalificato per una gara effettiva. Dopo la gara di spareggio la società Atina Valle di Comino non disputava alcuna gara ufficiale. Il Lombardi veniva trasferito alla società Virtus Pozzilli e pertanto avrebbe dovuto scontare la gara di squalifica nella prima giornata del Campionato Regionale di Eccellenza 2013/2014 che la società Virtus Pozzilli 1967 ha disputato contro la società Vastogirardi (07/09/2013). Nel corso di questo incontro il Lombardi veniva espulso e squalificato per una gara effettiva per l’incontro successivo (Roseto – Virtus Pozzilli 1967 del 14/09/2013). Nella terza giornata, il Lombardi prendeva parte alla gara Virtus Pozzilli 1967 – Cliternina (22/09/2013), nel corso della quale veniva anche ammonito. La quarta giornata vedeva in programma la gara in epigrafe alla quale il Lombardi prendeva parte – a detta della reclamante – in posizione irregolare perché squalificato. Osserva questo GST. Il reclamo così come proposto dalla società Cliternina è fondato e deve essere accolto; da quanto in atti risulta infatti che il calciatore Lombardi Stefano (17/02/1987) veniva squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (XIII infr.) – cfr. CU n. 237/LND del 30/05/2013 nel corso di una gara di spareggio (l’ultima ufficiale della scorsa stagione sportiva) disputata dalla sua società di appartenenza, l’Atina Valle di Comino. Il 31 agosto 2013 veniva tesserato dalla società Virtus Pozzilli 1967. Il Lombardi avrebbe dovuto quindi scontare la squalifica nella prima gara ufficiale della nuova società, così come disposto dall’art. 22, comma 3 CGS. Nelle prime tre gare ufficiali, invece, il Lombardi veniva espulso (1^ andata) e squalificato per una gara (2^ andata), ed ammonito (3^ andata). Pertanto è inequivocabile che il Lombardi non abbia scontato una giornata di squalifica. Per tutti questi motivi, in applicazione dell’art. 17, comma 5 CGS D E C I D E 1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Venafro; 2. di infliggere alla società Virtus Pozzilli 1967 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0; 3. di comminare alla società Virtus Pozzilli 1967 un’ammenda di Euro 200,00; 4. di inibire il dirigente CARDILLO Giuseppe (Virtus Pozzilli 1967) fino a tutto il 28 novembre 2013; 5. di squalificare per un’ulteriore gara effettiva il calciatore LOMBARDI Stefano. Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti in ordine all’aggiornamento della classifica. Nulla per la tassa non versata.
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