COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento 102/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. De Pasquale Santo n.q. di Presidente della A.S.D. Mazzarrà Società A.S.D. Mazzarrà

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento 102/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. De Pasquale Santo n.q. di Presidente della A.S.D. Mazzarrà Società A.S.D. Mazzarrà La Procura Federale con nota 1249/pf 11-12/GS/reg del 01/02/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: - della violazione di cui all’art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 35 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1) N.O.I.F., da ascriversi al tesserato; - della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta derivante alla Società dalla violazione ascritta al tesserato. Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l’effetto di applicare al tesserato la sanzione della inibizione per mesi cinque ed alla Società la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare emerge che in occasione di n° 4 gare del campionato regionale di Promozione 2011/2012 indicate in deferimento, la A.S.D. Mazzarrà utilizzava quale allenatore il tecnico Sig. D’Amico Fortunato (cod. 32285), sia pure iscritto nelle distinte quale collaboratore, senza che lo stesso risultasse in alcun modo tesserato per la Società in questione e senza che venisse indicato alcun altro tecnico abilitato e tesserato. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: al Sig. De Pasquale Santo la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi tre; alla Società A.S.D. Mazzarrà l’ammenda di € 600,00. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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