COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 29.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 103/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Calvano Biagio n.q. di dirigente della A.C.D. L. Racalmuto Società A.C.D. L. Racalmuto
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 29.10.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 103/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Calvano Biagio n.q. di dirigente della A.C.D. L. Racalmuto
Società A.C.D. L. Racalmuto
La Procura Federale con nota 1269/pf 11-12/GS/reg del 28/01/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:
- della violazione di cui all’art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1) e 61 comma 1) N.O.I.F., da ascriversi al tesserato;
- della violazione di cui all’art. 4, comma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante alla Società dalla violazione ascritta al tesserato.
Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse. Tuttavia il sig. Calvano ha fatto pervenire nota difensiva nella quale assume di avere effettuato per tempo il tesseramento del tecnico sig. Filippazzo Raimondo “a causa delle dimissioni (erroneamente non comunicate agli uffici competenti) del tecnico sig. Castiglione Giuseppe, tesserato prima dell’inizio del campionato e regolarmente censito nella scheda della società per la s.s. 2011/2012”.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l’effetto di applicare al tesserato la sanzione della inibizione per mesi due ed alla Società la sanzione dell’ammenda di € 600,00.
Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano comunque responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.
In particolare emerge che in occasione di n° 2 gare del campionato regionale di 1^ categoria 2012/2013 indicate in deferimento (in data 05/02/2012 e 12/02/2012), la A.C.D. L. Racalmuto utilizzava quale allenatore il tecnico Sig. Filippazzo Raimondo (cod. 35671), avendone inserito il nominativo nelle distinte senza che lo stesso fosse in alcun modo tesserato per la Società. Distinta che veniva allo scopo indebitamente sottoscritta dall’indicato dirigente.
Va aggiunto che la richiesta di tesseramento alla quale fanno riferimento le note difensive, presentata in data 21/01/2012, risulta respinta in data 05/04/2012 con la motivazione dell’esistenza di un responsabile della prima squadra, tale sig. Castiglione Giuseppe.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:
al Sig. Calvano Biagio la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno; alla Società A.C.D. L. Racalmuto l’ammenda di € 250,00.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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