COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 31/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 16 / R – stagione sportiva 2013/2014. Reclamo proposto dalla S. S D. R. L. Sporting Club Firenze Sud avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 3 giugno 2014 al calciatore Lo Castro Giacomo.(C.U. n. 19 del 3/10/2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 31/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 16 / R - stagione sportiva 2013/2014. Reclamo proposto dalla S. S D. R. L. Sporting Club Firenze Sud avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 3 giugno 2014 al calciatore Lo Castro Giacomo.(C.U. n. 19 del 3/10/2013). Con il reclamo indicato in epigrafe la Società Sporting Club Firenze chiede il riesame della decisione del G.S., non contestando il fatto ma limitandosi a ritenere la sanzione eccessiva. Sostiene infatti che il gesto attribuito al proprio tesserato non è stato compiuto per procurare al D.G. alcun danno fisico e che la sua dinamica non giustifica la sensazione del forte dolore accusata dal D.G.. Richiama a tal fine la momentaneità della sensazione dolorosa e l’assenza di conseguenze fisiche, secondo quanto risulta dal rapporto di gara e, ponendo in rilievo il fatto che il calciatore ha abbandonato subito il terreno di gioco, chiede l’audizione personale di un proprio rappresentante. Questa la decisione impugnata: “Richiamato per essere sostituito, si avvicinava al D.G. porgendogli la mano con fare ironico e repentinamente lo colpiva con forza a mano aperta con uno schiaffo alla spalla destra, procurandogli un forte dolore.” La Commissione, dopo aver richiesto al D.G. il supplemento di rapporto ed ascoltato il legale rappresentante della Società, passa a decisione. In punto di fatto non esiste alcun dubbio che il calciatore Lo Castro ha colpito intenzionalmente il D.G., come del resto ampiamente riconosciuto dalla Società con il reclamo. Premesso che detto comportamento costituisce, ex sé, indubbio atto di violenza, dato che questo si concretizza in azioni che ledano, o siano potenzialmente idonee a ledere, l’integrità fisica di un soggetto, si rileva che il “momentaneo dolore” descritto dal D.G. costituisce conseguenza fisica di cui la Commissione ha sempre tenuto conto nell’irrogazione delle sanzioni. Accertata in tal modo la fondatezza della decisione impugnata essa è da esaminare unicamente in funzione dell’entità della sanzione da applicare. Nell’insieme dei fatti accaduti la C.D. non rileva sussistere - in mancanza di ulteriori elementi - il presunto tono ironico nella parola pronunciata dal calciatore al momento della sua uscita dal campo (Arbitro arrivederci), né essa appare avere rilevanza sull’entità della sanzione da comminare. Altrettanto irrilevante, agli effetti del giudizio, è il fatto evidenziato dalla reclamante che il calciatore abbia immediatamente abbandonato il campo di giuoco, alla notifica dell’espulsione, avendo egli semplicemente adempiuto all’ordine di allontanamento impartito dal D.G.. Pertanto il Collegio, valutati tutti gli elementi che emergono dagli atti ufficiali, e dal dibattimento, ritiene doversi confermare la sanzione irrogata dal G.S.T.. P. Q. M. Respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa ad esso relativa.
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