COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 31/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 17 stagione sportiva 2013/2014 Oggetto: Reclamo dell’associazione Sportiva Dilettantesca Atletico Calenzano, avverso la squalifica inflitta ai calciatori Monaco Angelo fino al 2/10/2015 e Inguscio Lorenzo fino al 2/02/2014, l’inibizione al dirigente Aiazzi Silvio fino al 2/12/2013 nonché l’ammenda di € 50 (C.U. n. 14 del 2/10/2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 31/10/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 17 stagione sportiva 2013/2014 Oggetto: Reclamo dell'associazione Sportiva Dilettantesca Atletico Calenzano, avverso la squalifica inflitta ai calciatori Monaco Angelo fino al 2/10/2015 e Inguscio Lorenzo fino al 2/02/2014, l'inibizione al dirigente Aiazzi Silvio fino al 2/12/2013 nonché l'ammenda di € 50 (C.U. n. 14 del 2/10/2013). L'associazione Sportiva Dilettantesca Atletico Calenzano, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati e della stessa società con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 28 settembre 2013, contro la società ospitata Poggio United. Preliminarmente questa C.D.T. deve precisare di non poter prendere in esame il reclamo relativo all'ammenda di € 50,00 in quanto provvedimento disciplinare non impugnabile ex art. 45 co. III lett. d) del Codice di Giustizia Sportiva. Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni: Monaco Angelo squalifica fino al 2/10/2015 “Da calciatore in panchina entrava indebitamente sul terreno di gioco colpendo il D.G. con una pallonata alla schiena procurandogli dolore persistente, quindi gli metteva le mani sul petto facendolo indietreggiare ed ingiuriandolo reiteratamente. Fermato dai propri compagni si divincolava colpendo il D.G. al volto con una manata senza procurargli dolore. Nell'abbandonare il terreno di gioco reiterava le ingiurie..” Inguscio Lorenzo squalifica fino al 2/02/2014 “Per gravi e reiterate ingiurie e minacce al D.G. e per aver tentato di colpire lo stesso con una manata al volto,impedito dai propri compagni di squadra. Nell'abbandonare il terreno di gioco reiterava le ingiurie e offendeva gli 00.FF.” Aiazzi Silvio inibizione fino al 2/12/2013 “Allontanato dal terreno di gioco per offese al D.G.,rientrava successivamente in campo indebitamente da un cancellino incustodito, reiterando e stesse. Abbandonava il terreno di gioco definitivamente solo dopo ripetuti inviti del D.G.” Nel reclamo la società rammenta i trascorsi, improntati sempre alla massima correttezza, che negli anni precedenti le hanno consentito di ottenere riconoscimenti oggettivi quali il piazzamento al secondo posto della classifica del “premio disciplina” nella stagione 2012/2013. Contestando l'operato arbitrale la reclamante si oppone alla descrizione degli accadimenti riportata dal direttore di gara nel proprio rapporto ed ironizza sulla precisione con la quale il medesimo cita nel dettaglio le singole frasi ipoteticamente pronunciate. Nega che il Presidente Aiazzi, (mai squalificato in precedenza) abbia proferito le frasi a lui attribuite rivolte al direttore di gara e, pur ammettendo che il medesimo abbia tenuto un comportamento non consono, respinge con forza le volgarità contenute nelle suddette espressioni. Per quanto concerne la posizione del calciatore Monaco la difesa rileva che la pallonata non fu scagliata con un calcio bensì con le mani e chiede conforto nelle deduzioni arbitrali che, ad avviso di parte reclamante, dovrebbe inoltre ammettere l'entità minima della spinta subita. Ritiene inoltre eccessiva la sanzione della squalifica irrogata al calciatore Inguscio poiché il comportamento aggressivo, limitato alle forme del “tentativo”, sarebbe stato indotto dal clima burrascoso originato dalle discutibili decisioni adottate dal D.G.. Il reclamo non può trovare accoglimento. Occorre rilevare che le motivazioni del G.S.T. sopra riportate forniscono un quadro, basato sul rapporto arbitrale, che contrasta decisamente con la tesi difensiva spesa nel reclamo ed appare invece compatibile con i successivi atti espressamente richiesti ed acquisiti al fascicolo. Le censure contenute nel reclamo vengono infatti smentite dall'arbitro nel primo supplemento limitatamente alla posizione del dirigente Aiazzi e parzialmente del calciatore Monaco mentre la posizione del calciatore Inguscio veniva trattata nel secondo supplemento non essendoci alcuna indicazione nel primo (in questo atto venivano inoltre precisate, su istanza della C.D.T. altre deduzioni relative alla posizione del giocatore Monaco). A tale proposito è opportuno rammentare che gli atti supplementari richiesti servono alle Commissioni Disciplinari, nell'ambito dei poteri di indagine e di accertamento conferiti dall'art. 34 co. 4 C.G.S., per comprendere meglio l'eventuale fondatezza dei rilievi inseriti nei reclami che, per tale ragione, vengono portati ad integrale conoscenza dei D.G.. Dunque le precisazioni richieste non possono ridursi a mere conferme dell'originario rapporto di gara ma devono contenere le doverose precisazioni con riferimento a tutte le posizioni trattate nell'atto di impugnazione anche per evitare inutili dispendi di tempo ed energie da parte delle cancellerie e degli stessi D.G. costretti ad iterare le proprie deduzioni o, all'occorrenza, a presenziare personalmente alle udienze ai sensi dell'art. 1 comma 3 C.G.S.. Per quanto concerne i fatti il D.G. smentisce nei successivi scritti tutte le censure difensive e chiarisce in modo preciso le singole responsabilità nei confronti di tutti i soggetti sanzionati. Conferma il contenuto arrogante ed offensivo tenuto da tutti e tre i soggetti dettagliando il contenuto delle frasi pronunciate dal dirigente Aiazzi e la condotta illecita assunta dal medesimo. Per quanto concerne la posizione del giocatore Monaco le aspettative contenute nel reclamo che auspicava conferme alla ricostruzione fornita vengono disattese e la pluralità e gravità dei fatti attribuiti trova puntuale conferma nelle parole del D.G. che, pur ammettendo di non avere assistito al lancio del pallone che lo ha colpito alle spalle (per cui non ha possibilità di confermare ovvero negare il lancio con le mani), insiste sulla presenza di “una pallonata di forte intensità” che gli avrebbe causato un “intenso e persistente dolore”; in tal modo l'arbitro conferma la sussistenza di conseguenze difficilmente compatibili con la forza impressa da un lancio della sfera con le mani ed invece logicamente attribuibili alla violenza di un calcio. Anche per Inguscio l'arbitro ripercorre nel supplemento la condotta aggressiva e le espressioni minacciose ed ingiuriose espresse dal calciatore cristallizzando i fatti analizzati dal G.S.. Passando all'analisi delle sanzioni irrogate, dal narrato arbitrale, dotato per espressa disposizione normativa di fede privilegiata, emergono una pluralità di comportamenti assolutamente illeciti che si concretizzano non solo nelle semplici offese ma persino in atti di intimidazione e violenza assolutamente censurabili che devono trovare adeguata risposta sanzionatoria. Pertanto le decisioni del G.S.T. e le relative sanzioni adottate appaiono adeguate e correttamente parametrate alla giurisprudenza sportiva consolidata anche con riferimento alle singole posizioni dei tesserati. P.Q.M. La C.D.T., dichiara inammissibile il reclamo con riferimento all'ammenda ex art. 45 co. 3 lett. d), respinge nel resto il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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