COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 25.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL DERUTA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL DERUTA – TUORO, DISPUTATA A DERUTA IL 05.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 35 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10.10.2013, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE MONTAGNA MARCO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 25.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL DERUTA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL DERUTA - TUORO, DISPUTATA A DERUTA IL 05.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 35 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 10.10.2013, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE MONTAGNA MARCO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.10.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD Real Deruta, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante AIA sig. Arturo Corgna. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione il comportamento posto in essere dal calciatore Montagna Marco, il quale, una volta ammonito per aver pronunciato un espressione blasfema, ha cercato di aggredire il direttore di gara non riuscendovi solo per effetto del fattivo intervento di alcuni compagni di squadra. La sanzione comminata dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti di cui sopra e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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