LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 06.11.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo MARIANI/A.S.D.PIERANTONIO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 06.11.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo MARIANI/A.S.D.PIERANTONIO CALCIO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2013 il sig.Matteo MARIANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Societa A.S.D.PIERANTONIO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.950,00 relativa ai mesi di Settembre-Ottobre e Novembre 2012 poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. In udienza il calciatore depositava tramite il proprio legale una ricevuta di un bonifico fatto a suo favore dalla Società per €.400,00, quindi la richiesta veniva modificata in €.1.550,00. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.PIERANTONIO CALCIO. al pagamento in favore del sig.Matteo MARIANI della somma di €.1.550,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postalnd.it Questa delibera annulla e sostituisce la precedente errata, pubblicata con C.U.N.90 del 9/10/2013. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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