F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 39 del 24 luglio 2013 Procedimento disciplinare a carico di GIORGIO TREVISANI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 39 del 24 luglio 2013
Procedimento disciplinare a carico di GIORGIO TREVISANI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani, Bisin e Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. GIORGIO TREVISANI è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S, in relazione all’art. 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto indebita attività di proselitismo allo scopo di conseguire un trasferimento di calciatore ad una società, in costanza di un suo vincolo di tesseramento con altra società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 22 novembre 2013;
- preso atto del telegramma inviato in data 22 luglio 2013.
Ritenuto che:
- la richiesta di rinvio dell’udienza non può essere accolta in quanto è priva di qualsiasi motivazione ed è pervenuta tardivamente;
- i fatti sono confermati dallo stesso deferito nel corso dell’audizione del 5.03.2013.
P.Q.M.
dichiara il sig. GIORGIO TREVISANI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 10.10.2013.