F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 68 del 04 ottobre 2013 Procedimento disciplinare a carico FRANCESCO D’ALTRI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 68 del 04 ottobre 2013
Procedimento disciplinare a carico FRANCESCO D’ALTRI
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. FRANCESCO D’ALTRI è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2012/13 della LND, punto 14, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con la società SSD Riccione Calcio 1929 entro il ventesimo giorno successivo alla stipula;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2013;
- considerata la memoria difensiva in atti del 16 agosto 2013 integrata con quella del 23 settembre 2013.
Ritenuto che:
- nella specie, non è interamente decorso il termine di prescrizione di cui all’articolo 25 CGS;
- il riferimento al CU N. 1 SS 2012/2013 LND contenuto nell’atto di deferimento in luogo del richiamo al CU N. 1 SS 2011/2012 LND costituisce mero errore materiale del tutto irrilevante ai fini della presente decisione come emerge da una lettura d’insieme dello stesso deferimento;
- l’accordo economico sottoscritto dal deferito ha ad oggetto l’attività di allenatore della prima squadra come risulta: I) dal tenore letterale dello stesso ove è espressamente specificato che la società affidava al sig. D’Altri Francesco la conduzione tecnica della prima squadra in qualità di allenatore; II) dagli elementi emersi nel corso della fase istruttoria sviluppatasi nell’ambito del Collegio Arbitrale (vedi osservazioni dello stesso deferito riportate nella parte motiva della decisione del collegio); III) in ogni caso il deferito godeva (e tuttora gode) della sola qualifica di allenatore di terza categoria in ambito federale;
- pertanto incombeva sul deferito l’obbligo del deposito dell’accordo economico
P.Q.M.
dispone l’applicazione al sig. FRANCESCO D’ALTRI della squalifica fino al 31/12/2013.