F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 68 del 04 ottobre 2013 Procedimento disciplinare a carico di PIETRO PALERMO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 68 del 04 ottobre 2013 Procedimento disciplinare a carico di PIETRO PALERMO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. PIETRO PALERMO è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art 9, comma 1, dello stesso codice ed in violazione dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver concordato con un dirigente accompagnatore della società e con il calciatore Ranalli Martino di schierare quest’ultimo, sebbene squalificato, inserendolo nella distinta di una gara con maglia n. 8 in luogo del fratello Ranalli Mirko; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31 gennaio 2014. - Ritenuto che: - i fatti risultano ammessi dallo stesso deferito in occasione delle dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale in data 2 maggio 2013 P.Q.M. dichiara il sig. PIETRO PALERMO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/01/2014.
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