COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 07/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. SCORPIONS CHIETI AVVERSO LE SANZIONI (L’AMMENDA DI € 700,00; SQUALIFICA AL CALCIATORE DEL GROSSO GIANLUIGI PER CINQUE TURNI) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SCORPIONS CHIETI / CIVITELLA SICUREZZA PRO, DISPUTATA IL 19.10.13, PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, CATEGORIA “C/1” (C.U. N°19 del 24.10.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 07/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. SCORPIONS CHIETI AVVERSO LE SANZIONI (L’AMMENDA DI € 700,00; SQUALIFICA AL CALCIATORE DEL GROSSO GIANLUIGI PER CINQUE TURNI) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SCORPIONS CHIETI / CIVITELLA SICUREZZA PRO, DISPUTATA IL 19.10.13, PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, CATEGORIA “C/1” (C.U. N°19 del 24.10.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Scorpions Chieti ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. quanto all’ammenda, per avere tifosi locali offeso il secondo arbitro, i suoi familiari e gli organi federali e per avere colpito lo stesso direttore di gara con due manate sulle spalle, provocandogli temporaneo dolore ed attingendolo anche con ripetuti sputi; quanto al calciatore, per avere protestato avverso una decisione arbitrale, esibendosi in un gesto osceno e marcatamente volgare. Ha dedotto l’appellante l’insussistenza dei fatti addebitati in quanto il calciatore si sarebbe limitato a mostrare il pantaloncino abbassato da un avversario, che lo aveva trattenuto e che la sanzione pecuniaria irrogata era da ritenersi eccessiva. Ha, pertanto, concluso, per la revoca della squalifica e per la riduzione dell’ammenda. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento, in quanto risulta chiaramente dagli atti ufficiali in possesso del Comitato che il calciatore si è reso volontariamente autore di un gesto gravemente offensivo (mostrando il posteriore abbassandosi i pantaloncini), che merita una diversa e più pesante sanzione, mentre il pubblico della società reclamante si è reso responsabile di ingiurie ed anche di violenze in danno dei direttori di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di squalificare il calciatore Del Grosso Gianluigi per sette gare, confermando nel resto l’impugnata sanzione pecuniaria. Dispone addebitarsi la tassa d’appello.
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