COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 89/LND del 08.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO NUOVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BURLA FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 75 LND DEL 24.10.2013 (Gara: TREVIGNANO – SAN LORENZO NUOVO del 20.10.2013 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 89/LND del 08.11.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO NUOVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BURLA FEDERICO ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 75 LND DEL 24.10.2013
(Gara: TREVIGNANO – SAN LORENZO NUOVO del 20.10.2013 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società SAN LORENZO NUOVO, riconducendo il
comportamento del calciatore BURLA, esclusivamente ad espressioni offensive all’arbitro, dopo
l’espressioni offensive all’offensive all’arbitro, dopo l’espulsione per gesto di violenza nei confronti
di un avversario, chiede una riduzione della squalifica inflittagli;
esaminati gli atti ufficiali dai quali si rileva che il gesto di violenza nei confronti dell’avversario da
parte del BURLA, e successiva frase oltraggiosa all’arbitro, non appaiono con chiarezza
accompagnati da altre manifestazioni di minaccia per il direttore di gara.
Stante quanto sopra rappresentato, questa Commissione,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo della Società SAN LORENZO NUOVO riducendo la squalifica del
calciatore BURLA FEDERICO da 4 a 3 gare effettive, come già anticipato sul C.U. 80 CDT del
31.10.2013.
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