COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 89/LND del 08.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ROMANINA C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE BIASINI TIZIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 21 C5 DEL 9.10.2013 (Gara: INNOVA CARLISPORT – VIRTUS ROMANINA C5 del 4.10.2013 – Campionato C5 Juniores)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 89/LND del 08.11.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ROMANINA C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE BIASINI TIZIANO ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 21 C5 DEL
9.10.2013
(Gara: INNOVA CARLISPORT – VIRTUS ROMANINA C5 del 4.10.2013 – Campionato C5
Juniores)
La Commissione Disciplinare
Ascoltato in sede di supplemento di referto l’arbitro;
DELIBERA
Di respingere il reclamo.
La tassa reclamo va incamerata. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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