COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 06/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CASALENA ANDREA E DELL’A.S. POGGESE

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 06/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CASALENA ANDREA E DELL’A.S. POGGESE Con provvedimento del 4 settembre 2013 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • CASALENA Andrea, calciatore tesserato per l’A.S. Poggese, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere tenuto una condotta gravemente contraria ai doveri di lealtà e correttezza sportiva, attuando un comportamento minaccioso e, comunque, sicuramente invasivo nei confronti dell’arbitro Donatello Lucente, in particolare, per avere scritto, in data 20 marzo 2013, sul profilo facebook di questi, la frase “c’hai avuto pure il coraggio di squalificarmi … occhio”, con riferimento ad un’espulsione ricevuta dal direttore di gara in occasione di un incontro disputatosi il precedente 16 marzo 2013 tra l’A.S. Poggese e l’Atletico Porchia; • l’A.S. POGGESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Cgs per l’addebito ascritto al proprio calciatore tesserato. Con nota del 1 ottobre 2013 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e le parti deferite. All’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanze di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Marche, - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 del CGS; - considerato che su tale istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; - visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. la Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Marche dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:  squalifica di giorni quaranta a CASALENA Andrea;  ammenda di € 535,00 (cinquecentotrentacinque/00) all’A.S. POGGESE. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di rito.
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