COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 06/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MENGHINI FRANCO E DELLA SOCIETA’ C.S. VILLA MUSONE

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 06/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MENGHINI FRANCO E DELLA SOCIETA’ C.S. VILLA MUSONE Con provvedimento del 12 settembre 2013 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • MENGHINI Franco, all’epoca dei fatti massaggiatore tesserato con la società C.S. Villa Musone, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere estratto, al termine della gara del Campionato di Seconda Categoria, C.S.I. Recanati/C.S. Villa Musone, del 6.4.2013, un piccolo coltello che puntava contro alcuni calciatori della società C.S.I. Recanati esclamando ripetutamente: “vi apro”, prima di venire bloccato ed allontanato da alcuni dirigenti di entrambe le società; • la società C.S. VILLA MUSONE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs per le violazioni ascritte al proprio massaggiatore. Con nota del 1 ottobre 2013 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e la società deferita, rappresentata dal Presidente, sig. Camilletti Gianluca, comparso personalmente ed assistito dal difensore di fiducia. All’inizio del dibattimento, la società deferita, come sopra rappresentata e difesa, ha presentato a questa Commissione la proposta di patteggiamento ex art. 23 del Codice di giustizia sportiva. A seguito di tale istanza, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Marche, - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la società deferita ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 del CGS; - considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; - visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua; P.Q.M. la Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Marche dispone l’applicazione della seguente sanzione:  ammenda di € 1.000,00 (mille/00) alla società C.S. VILLA MUSONE. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Il procedimento è proseguito a carico di Menghini Franco, nei confronti del quale il Procuratore federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità del deferito con richiesta di irrogazione di sanzione come da verbale di udienza. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE - letti gli atti del procedimento; - ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale; - udito in camera di consiglio il Giudice relatore; - ritenuti provati i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente; - ritenuto che la condotta del Menghini costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva; P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, visto l’art. 23 del Cgs, applica la seguente sanzione: - C.S. VILLA MUSONE: ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Accoglie per il resto il deferimento e, per l’effetto, infligge a - MENGHINI Franco, massaggiatore, la squalifica per mesi otto, da scontarsi nella stagione sportiva di prossimo tesseramento. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
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