COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 Del 07.11.2013 Delibera del GIUDICE SPORTIVO 4.2.1. RICORSO C.S.C. CASTELMAURO – AVVERSO ESITO GARA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA CASTELMAURO – TRE PINI SPORTING MATESE DEL 13/10/2013 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 6^ GIORNATA DI ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 37
Del 07.11.2013
Delibera del GIUDICE SPORTIVO
4.2.1. RICORSO C.S.C. CASTELMAURO - AVVERSO ESITO GARA PER POSIZIONE
IRREGOLARE CALCIATORE
(GARA CASTELMAURO – TRE PINI SPORTING MATESE DEL 13/10/2013 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 6^
GIORNATA DI ANDATA)
Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato preliminarmente che:
la società Castelmauro ha fatto pervenire il proprio reclamo nei termini e nei modi previsti dalla
vigente normativa federale;
la società Tre Pini Sporting Matese non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni;
letto il reclamo in parola, rileva che la società Castelmauro chiede l’applicazione ai danni della
società Tre Pini Sporting Matese della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il
punteggio di 3-0 per aver schierato il calciatore SPINOSA Ilario che – a detta della reclamante – non
aveva titolo a prendervi parte perché non tesserato per la medesima società;
interessato il competente Ufficio Tesseramenti presso il CR Molise ed acquisita la nota in merito, si
evince dalla stessa che il calciatore SPINOSA Ilario, alla data di disputa della gara in epigrafe,
risultava regolarmente tesserato per la società Tre Pini Sporting Matese e, pertanto, aveva pieno
titolo per prendervi parte.
Tutto ciò premesso
D E C I D E
1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Castelmauro.
La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della società reclamante.
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