COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 del 05.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 18/A A.S.D. Igea Virtus Barcellona (Ba) avverso squalifica per tre gare del calciatore Ravidà Marco – Gara Eccellenza gir.B A.C.D. Città di Vittoria/A.S.D. Igea Virtus Barcellona del 27/10/2013 – Comunicato Ufficiale n.160 del 31/10/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 163 del 05.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 18/A
A.S.D. Igea Virtus Barcellona (Ba) avverso squalifica per tre gare del calciatore Ravidà Marco - Gara Eccellenza gir.B A.C.D. Città di Vittoria/A.S.D. Igea Virtus Barcellona del 27/10/2013 – Comunicato Ufficiale n.160 del 31/10/2013.
La società sopra indicata inoltra appello avverso il provvedimento indicato in epigrafe sostenendo eccessiva la sanzione determinata dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del proprio tesserato.
L’appellante ha esposto la propria versione dei fatti, sostenendo che il gesto contestato al proprio tesserato era consistito nel solo atto di divincolarsi dalla pressione cui lo sottoponeva un avversario durante un’azione di gioco. Quest’ultimo, subito dopo, inscenava un’esagerata manfrina, senza avere riportato alcun danno fisico.
La A.S.D. Igea Virtus Barcellona chiede pertanto la riduzione della sanzione impugnata, eccessivamente sanzionata dal giudice di prime cure.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che la versione dei fatti esposta dalla appellante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara che, come noto, godono di fede privilegiata ex art.35 n.1 punto 1.1 del C.G.S. Dichiara infatti l’assistente arbitro nel proprio rapporto che “al 43’ del primo tempo il n.3 Ravidà Marco della società A.S.D. Igea Virtus Barcellona ha colpito con una forte gomitata all’altezza del viso il n.7 D’Agosta Fabio della società locale A.C.D. Città di Vittoria”.
Dunque non si è trattato di un gesto scomposto, come sostenuto dalla appellante, quanto piuttosto di “condotta violenta nei confronti di calciatori avversari” sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale con il minimo edittale previsto dall’art.19 comma 4 lettera b) del C.G.S.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Igea Virtus Barcellona, con addebito di tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 del 05.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 18/A A.S.D. Igea Virtus Barcellona (Ba) avverso squalifica per tre gare del calciatore Ravidà Marco – Gara Eccellenza gir.B A.C.D. Città di Vittoria/A.S.D. Igea Virtus Barcellona del 27/10/2013 – Comunicato Ufficiale n.160 del 31/10/2013."
