COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 del 05.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 19/A Appello A.S.D. Real Calcio (Pa) Avverso ammenda di € 500,00, squalifica del campo per due gare, squalifica fino al 26/10/2018 del calciatore Palumbo Giovanni e inibizione fino al 20/12/2013 a carico del dirigente Raia Salvatore – Gara Campionato Regionale C5 Real Calcio/ Futsal Peloro del 26/10/2013 – C.U. n. 157/26 C5 del 30/10/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 163 del 05.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 19/A
Appello A.S.D. Real Calcio (Pa) Avverso ammenda di € 500,00, squalifica del campo per due gare, squalifica fino al 26/10/2018 del calciatore Palumbo Giovanni e inibizione fino al 20/12/2013 a carico del dirigente Raia Salvatore - Gara Campionato Regionale C5 Real Calcio/ Futsal Peloro del 26/10/2013 – C.U. n. 157/26 C5 del 30/10/2013.
Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Real Calcio ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale riportate in epigrafe.
La Società in questione, qui molto in sintesi, nega che qualche tifoso possa essere venuto a contatto con il direttore di gara per commettere i fatti addebitati alla società, tanto meno una sostenitrice, e nega altresì che l’arbitro abbia subito un pugno alla testa, bensì una manata infertagli da una persona poco civile subito allontanata dai dirigenti locali. Quanto alla sanzione a carico del dirigente sig. Salvatore Raia la società appellante insiste nel ritenere che possa essersi trattato di uno scambio di persona, mentre per ciò che concerne la squalifica a carico del sig. Giovanni Palumbo la società appellante ritiene che sia “troppo elevata” posto che il calciatore ha si preso al mento il direttore di gara all’atto dell’espulsione, ma lo ha subito lasciato, allontanandosi con immediatezza dal terreno di gioco e non essendo venuto più a contatto con l’arbitro neppure a fine gara, anche perché impeditovi dal pronto intervento del dirigente sig. Salvatore Vallelunga.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che il giudizio in questione si svolge soltanto sulla base degli atti ufficiali di gara e che il rapporto dell’arbitro, ai sensi dell’art. 35 commi 1.1 e 2.1 del C.G.S., costituisce piena prova del comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare.
In tale rapporto è dato leggere con chiarezza e senza alcuna contraddizione che taluni sostenitori della A.S.D. Real Calcio nel corso del secondo tempo hanno ripetutamente attinto con sputi l’arbitro. Peraltro già alla fine del primo tempo, mentre l’arbitro faceva rientro nel proprio spogliatoio, veniva affrontato da un sostenitore locale, il quale assumeva un comportamento minaccioso nei riguardi del direttore di gara ma veniva prontamente fermato e allontanato.
Ancora, al termine della gara, mentre l’arbitro rientrava nello spogliatoio, notava la presenza di numerosi tifosi della A.S.D. Real Calcio che sostavano minacciosi dinanzi alla porta degli spogliatoi ed è li che stesso veniva dapprima colpito da una sostenitrice di detta società con un calcio alla coscia sinistra e subito dopo da un pugno alla testa sferratogli da un altro sostenitore della predetta tifoseria, che gli causava forte dolore.
Quanto sopra risulta comprovato dalla certificazione medica rilasciata lo stesso 26/10/2013 dal pronto soccorso dell’ASP di Enna dal quale si rileva che le lesioni riscontrate a seguito di visita medica consistevano in una ematoma alla regione parietale sinistra ed alla regione laterale della coscia. Per ciò che attiene alla posizione del calciatore sig. Giovanni Palumbo, emerge in referto che questi non solo all’atto dell’espulsione afferrava con forza al volto il direttore di gara, procurandogli dolore, ma assumeva nel contempo un comportamento altamente minaccioso. Inoltre lo stesso calciatore, al termine della gara, si dirigeva ancora una volta con fare minaccioso nei confronti dell’arbitro e con forza si divincolava dalla trattenuta di un dirigente che cercava di bloccarlo. Raggiunto l’arbitro, lo colpiva con un violento calcio anch’esso sferrato alla coscia sinistra.
Infine, per ciò che attiene la posizione del sig. Salvatore Raia, non si rinviene dagli atti ufficiali il lamentato scambio di persona, in quanto con certezza l’arbitro ha individuato il dirigente medesimo quale autore del comportamento minaccioso assunto.
In ragione di quanto sopra il ricorso può trovare solo parziale accoglimento, con riferimento alle sanzioni della squalifica del campo e della inibizione al dirigente, che devono essere rideterminate in termini più equi in rapporto ai fatti addebitati, così come da dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, determina in una giornata la squalifica del campo di gioco della A.S.D. Real Calcio così come ridetermina fino al 30/11/2013 l’inibizione a carico del dirigente sig. Salvatore Raia.
Conferma nel resto i provvedimenti assunti in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale.
Per l’effetto, senza addebito di tassa reclamo.
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