COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 del 05.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 107/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.ra Benforte Angela n.q. di presidente della A.S.D. Città di Casteldaccia Società A.S.D. Città di Casteldaccia

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 del 05.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 107/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.ra Benforte Angela n.q. di presidente della A.S.D. Città di Casteldaccia Società A.S.D. Città di Casteldaccia La Procura Federale con nota 1274/pf 11-12/GS/reg del 11/02/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: - della violazione di cui all’art. 1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli in riferimento agli artt. 38 comma 1) e 61 N.O.I.F., da ascriversi al tesserato; - della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta derivante alla Società dalla violazione ascritta al tesserato. Per la società é comparso all’udienza dibattimentale il dirigente Sig. Benforte Sebastiano, il quale ha sostenuto di non ritenere la società responsabile degli addebiti contestati, trattandosi di fattispecie originate da un inadempimento ascrivibile esclusivamente all’allenatore. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l’effetto di applicare al tesserato la sanzione della inibizione per mesi tre ed alla Società la sanzione dell’ammenda di € 800,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare emerge che in occasione di n° 2 gare del campionato regionale di Promozione 2011/2012 indicate in deferimento, la A.S.D. Città di Casteldaccia utilizzava quale tecnico il Sig. Comito Giovanni, iscritto nelle distinte quale allenatore, senza che lo stesso risultasse in alcun modo tesserato per la Società in questione. Va precisato che la richiesta di tesseramento del tecnico Sig. Comito Giovanni da parte della A.S.D. Città di Casteldaccia, per quanto riguarda la s.s. 2011-2012, non emerge essere stata perfezionata per omesso versamento della quota annuale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: alla Sig.ra Benforte Angela la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi tre; alla Società A.S.D. Città di Casteldaccia l’ammenda di € 300,00. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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