COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 del 05.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 119/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Angileri Sebastiano (Tesserato A.S.D. Città di Petrosino all’epoca dei fatti) Società A.S.D. Citta’ Di Petrosino

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 del 05.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 119/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Angileri Sebastiano (Tesserato A.S.D. Città di Petrosino all’epoca dei fatti) Società A.S.D. Citta’ Di Petrosino La Procura Federale, con nota 1481 /717 pf12-13/GT/dl del 04 ottobre 2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Sebastiano Angileri (tesserato all’epoca dei fatti della A.S.D. Città di Petrosino) per rispondere sia della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per avere sottoscritto una autodichiarazione non veridica al fine di fare revocare la squalifica inflitta al tesserato Rubino Salvatore, sia per avere sostenuto innanzi al collaboratore della Procura Federale circostanze non veritiere, sempre con la stessa finalità, addossandosi la responsabilità per l’aggressione ai danni dell’arbitro sig. Francesco Piccichè, contrariamente a quanto effettivamente accaduto. Con il medesimo provvedimento la Procura Federale ha altresì deferito la Società A.S.D. Città di Petrosino a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. Le parti deferite, pur ritualmente convocate per la trattazione del procedimento, non sono comparse all’udienza dibattimentale, né hanno fatto pervenire memorie difensive o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha invece formulato le proprie conclusioni chiedendo di ritenere le parti deferite responsabili di quanto loro addebitato e di applicare al Sig. Angileri Sebastiano la inibizione per anni uno ed alla A.S.D. Città di Petrosino l’ammenda di € 1.500,00. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che le parti deferite siano da considerare responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare risulta provato e confermato che il sig. Sebastiano Angileri, dopo avere sottoscritto la dichiarazione con cui si autoaccusava dell’aggressione all’arbitro della gara Lib. Marsala/Città di Petrosino del 12/01/2013, reiterava tale dichiarazione dinanzi al collaboratore della Procura Federale, ed aggiungeva, a conforto della propria dichiarazione di colpevolezza, che al momento dell’aggressione il suo abbigliamento consisteva in una felpa, in un paio di jeans e scarpette sportive con suola di gomma. Quanto riferito dal predetto non risulta corrispondere alla realtà dei fatti, atteso che al momento dell’aggressione del direttore di gara nessun estraneo risulta essere entrato sul terreno di gioco (vedasi dichiarazione del dirigente della Lib. Marsala sig. Vito Massimiliano Casano e quanto riferito dallo stesso sig. Salvatore Rubino, capitano del Città di Petrosino). Inoltre la mendacità delle dichiarazioni rese dal sig. Sebastiano Angileri emerge dal fatto che la ferita subita dal direttore di gara e certificata dalla ASP di Trapani non risulta compatibile con le affermazioni del soggetto deferito. Infatti quest’ultimo asserisce che al momento dell’aggressione indossava delle scarpette sportive con suola di gomma, senza alcuna protuberanza. Di contro dalla lettura del referto medico si evince che il direttore di gara ha subito una lesione “con la presenza di cinque piccole chiazze di ecchimosi al polpaccio sinistro”, il che presuppone che l’autore del gesto indossasse delle scarpe da calcio. All’accertata responsabilità del sig. Sebastiano Angileri consegue la responsabilità oggettiva della società deferita. Le sanzioni vanno applicate come indicato in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: anno uno di inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., a carico del sig. Angileri Sebastiano, tesserato all’epoca dei fatti della A.S.D. Città di Petrosino; ammenda di € 800,00 alla A.S.D. Città di Petrosino. La presente decisione va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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