COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 del 05.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°85/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Futsal Pattese Sig. Canduci Nunzio (Presidente all’epoca dei fatti) N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di C5 serie C2 2011/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 del 05.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°85/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Futsal Pattese Sig. Canduci Nunzio (Presidente all’epoca dei fatti) N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di C5 serie C2 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 26/07/2013 prot. 11.138 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno inviato memorie difensive allegando regolari certificati medici dei calciatori Tindaro Calderone, Samuele Gullo e Simone Papa, comprovanti l’avvenuto adempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva del calciatore Tinuccio Accordino. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Tindaro Calderone, Samuele Gullo e Simone Papa e applica: l’ammenda di € 40,00 alla società A.S.D. Futsal Pattese; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Canduci Nunzio (in prosecuzione alla inibizione già in corso); l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico del calciatore Tinuccio Accordino tesserato per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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