LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 05 NOVEMBRE 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. LIVORNO – soc. ATALANTA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 05 NOVEMBRE 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. LIVORNO – soc. ATALANTA Il Giudice sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax del 4 novembre 2013 delle ore 13.09) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 44° del secondo tempo dal calciatore Giuseppe De Luca (soc. Atalanta), consistente nella pronuncia di un’espressione blasfema; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore De Luca, al termine di un’azione di attacco, si rivolgeva verso un Assistente, contestando la mancata concessione di un calcio d’angolo a favore della propria squadra, come può dedursi dall’evidente gestualità. Le inquadrature televisive, però, non consentono di esprimere, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, una sicura valutazione circa l’effettiva pronuncia, in tale contesto, di un’espressione blasfema.
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