LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 05 NOVEMBRE 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 05 NOVEMBRE 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata andata sostenitori delle Società Bologna, Hellas Verona, Juventus, Livorno, Napoli, Roma, Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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