LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 11 NOVEMBRE 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. CATANIA – soc. UDINESE
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 11 NOVEMBRE 2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara soc. CATANIA – soc. UDINESE
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 9.48 odierne) ex art. 35 1.3)
CGS circa la condotta tenuta al 37° del primo tempo dal calciatore Roberto Pereyra (soc.
Udinese) nei confronti del calciatore Tiberio Guarente (soc. Catania);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore bianco-nero, in
prossimità della propria area di rigore, veniva contrastato nell’azione dal calciatore catanese.
L’Arbitro interveniva sanzionando con un’ammonizione il comportamento del calciatore
Guarente.
Il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, ha dichiarato (con mail delle ore 15.42
odierne) di avere “visto” e valutato l’episodio nella sua interezza.
E tale dichiarazione non è sindacabile da questo Giudice.
P.Q.M.
delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.