DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 06/11/2013 Delibera del Giudice Sportivo ARS ET LABOR GROTTAGLIE – NARDO CALCIO
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°47 del 06/11/2013
Delibera del Giudice Sportivo
ARS ET LABOR GROTTAGLIE - NARDO CALCIO Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società NARDO' CALCIO, entro il tempo regolamentare di attesa;
- considerato che predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna;
- rilevato che la Società NARDO' CALCIO risulta essere rinunziataria già in tre precedenti occasioni ( CU. 24 - 27- 45);
- rilevato, altresì, che alla quarta rinuncia consegue, quale sanzione, l'esclusione dal Campionato così come previsto dal 5º comma dell'art.53 NOIF e, a titolo di sanzione pecuniaria quella di cui al comma 9 del citato art.53 NOIF;
- visti gli artt.17 CGS e 53 NOIF;
PQM
delibera:
1) di comminare alla società NARDO' la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) di escludere la società NARDO' dal campionato di competenza;
3) di comminare alla società NARDO' la sanzione pecuniaria di E. 8.000,00.