F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 16 Agosto 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CGF del 14 Novembre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DALLE INCOLPAZIONI ASCRITTE DICHIARATO NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE MILANETTO OMAR E DELLA SOCIETA’ GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/GENOA DEL 14.5.2013 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 16 Agosto 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CGF del 14 Novembre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DALLE INCOLPAZIONI ASCRITTE DICHIARATO NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE MILANETTO OMAR E DELLA SOCIETA’ GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/GENOA DEL 14.5.2013 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013) Il Procuratore Federale, con proprio ricorso datato 5 agosto 2013 (n. 665/4pf13-14/SP/ac), ha impugnato – per quello che ha qui rilievo – la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale all’ esito della discussione e valutazione dell’atto di deferimento del medesimo Procuratore (n. 208/4pf13-14/SP/blp del 9 luglio 2013) nella parte in cui ha prosciolto il calciatore Omar MILANETTO dall’addebito di aver violato la disposizione di cui all’art. 7, commi 1,2 e 5 C.G.S. e la società Genoa Cricket and Football Club s.p.a. di Genova, presso cui il giocatore era tesserato all’epoca dei fatti, per la violazione di cui all’art. 7, commi 2 e 4 e art. 4 C.G.S. Giova premettere una breve ricostruzione della vicenda che ha condotto alla decisione gravata in questa sede. A seguito di notizie stampa circa attività istruttoria condotta dalla Procura della Repubblica di Cremona circa l’esistenza di una vasta associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva mediante alterazione del corretto svolgimento di partite di calcio dei vari campionati svolgentisi sotto l’egida federale (reato mezzo) ed effettuazione di scommesse in denaro sulle stesse gare, dall’esito scontato alla luce dell’attività presupposta (reato fine), il Procuratore Federale aveva richiesto agli inquirenti di poter acquisire copia degli atti di interesse per poter avviare l’azione di propria competenza. Acquisita, nel corso di proficua e prolungata collaborazione, la documentazione messa a disposizione dall’Autorità Giudiziaria ordinaria (Procura della Repubblica ed Ufficio del G.I.P. del Tribunale di Cremona) la Procura Federale ha provveduto ad effettuare autonoma attività istruttoria, nel corso della quale diversi tesserati, che dinanzi all’A.G.O. avevano fornito ampia collaborazione, hanno confermato le loro dichiarazioni autoeteroaccusatorie mentre altri hanno negato il loro coinvolgimento nella attività criminosa. Nel convincimento che si era raggiunta prova dei comportamenti illeciti ipotizzati in sede investigativa, all’esito dell’istruttoria la Procura Federale aveva evocato in giudizio dinanzi alla competente Commissione Disciplinare, il sig. Omar MILANETTO (e conseguentemente la società di appartenenza Genoa Cricket and Football Club s.p.a.) perché, in concorso con altri tesserati (Carlo Gervasoni, Cassano Mario, Stefano Mauri e Zamperini Alessandro) avevano posto in essere atti idonei ad alterare il regolare svolgimento della gara del campionato di serie “A” s.s. 2010-11 Lazio Genoa del 14.5.2011 al fine di conseguire un illecito profitto derivante da attività di scommessa sul risultato concordato. All’esito della discussione il Collegio giudicante aveva però deciso il proscioglimento del calciatore Omar MILANETTO (e conseguentemente della società Genoa Cricket and Football Club s.p.a.) dall’addebito contestato perché, ad avviso di quel Collegio, non si è raggiunto riscontro oggettivo o soggettivo esterno alle dichiarazioni accusatorie del calciatore Carlo GERVASONI circa il coinvolgimento del MILANETTO alla riferita “combine” della gara “Lazio Genoa del 14.5.2011. La decisione che precede è stata contestata, con l’appello in esame, dal Procuratore Federale che ritiene, invece, “pienamente provato” il coinvolgimento dell’allora giocatore genoano MILANETTO in ragione del contenuto delle dichiarazioni autoeteroaccusatore del calciatore Carlo GERVASONI (all’epoca dei fatti tesserato per la società Piacenza F.C. s.p.a, dei riscontri oggettivi all’intervenuto accordo: complessa e variegata attività organizzatoria dell’illecito spiegata da persone esterne (c.d. “zingari”), rilievi tecnici sul tracciamento delle utenze telefoniche mobili assidua nonché frequentazione tra i calciatori, con incontri e contatti personali e telefonici, risultati particolarmente assidui n prossimità delle gare oggetto di indagine. Reputando, peraltro, implausibili le ricostruzioni alternative degli avvenimenti offerte dalle difese, condivise dalla Commissione Disciplinare Nazionale, il Procuratore Federale ha chiesto che, in riforma dell’impugnata decisione, sia affermata la responsabilità del calciatore Omar MILANETTO a titolo di illecito sportivo, con riferimento alla gara sopra evocata e, conseguentemente, affermata la responsabilità oggettiva della società Genoa Cricket and Football Club s.p.a. con irrogazione della squalifica per anni tre e mesi sei al primo e la penalizzazione di punti tre in classifica, per la seconda, da scontarsi nel campionato 2013/2014. Il giocatore MILANETTO, si è costituito col patrocinio dell’avv. Maurizio Mascia e dell’avv. Mattia Grassani. Nelle sue controdeduzioni l’appellato, richiamando le motivazioni con le quali il giudice di prime cure lo ha mandato assolto da ogni addebito, ha stigmatizzato la carenza probatoria e argomentativa con la quale la Procura Federale avrebbe tentato di coinvolgerlo, al solo scopo di colmare le carenze motivazionali che avrebbero viziato il deferimento dell’altro giocatore direttamente interessato, asseritamente, alla “combine” della partita Lazio-Genoa del 14.5.2011, ossia il calciatore della S.S. Lazio s.p.a Stefano Mauri. Ha poi reiterato in questa sede, in ogni caso, l’eccezione di inutilizzabilità in malam partem degli atti d’indagine successivi al 16 maggio 2012, per violazione dei termini di cui all’art. 15.1.4. della Deliberazione Nazionale del CONI del 2 febbraio 2012 e del principio del contraddittorio sancito dall’art. 415 bis c.p.p. e, nel merito, ha opposto l’infondatezza del ricorso della Procura Federale che ha fondato il suo atto di accusa, anche in primo grado, sulle dichiarazioni del giocatore Carlo Gervasoni, contraddette peraltro, dagli altri presunti “correi”. Dichiarazioni che coinvolgerebbero il MILANETTO solo in virtù di “confidenze” de relato, rimaste prive di riscontri esterni. La società Genoa Cricket and Football Club s.p.a. si è costituita con l’assistenza dell’avv. Mattia Grassani formulando critiche analitiche alla tesi dell’appellante, soprattutto con riguardo alla inconsistenza delle dichiarazioni del Gervasoni e alla mancanza di validi riscontri oggettivi alle sue affermazioni, non avvalorate neanche da ulteriori testimonianze o dichiarazioni di presunti correi. Ha concluso per la conferma della decisone del giudice di primo grado. Alla riunione odierna, il Procuratore Federale avv. Stefano Palazzi e gli avv.ti Mascia e Grassani hanno ribadito le proprie tesi e concluso per l’accoglimento delle rispettive domande. LA CORTE Esaminati gli atti e valutati analiticamente i documenti e le prove addotte dalle parti ritiene che l’appello del Procuratore Federale non possa essere accolto per le ragioni che seguono. Il necessario abbrivio delle presenti valutazioni non può che essere costituito, se non altro per un rapporto di stretta contiguità e conseguenzialità logico-giuridica, da richiami, puntualizzazioni e precisazioni contenute nella decisione del giudice di prime cure che questo Collegio ritiene di poter interamente condividere. Ci si riferisce, in particolare, al fatto che gli episodi illeciti e le responsabilità contestate, storicamente inserite in un’attività di indagine ancora in pieno svolgimento, non possono che essere valutati “allo stato degli atti”, secondo regole giuridiche – anche per quanto attiene alla formazione della prova – proprie di questo ordinamento sportivo, senza il mero recepimento di norme regolatrici di altri riti, anche se non possono essere escluse connessioni metodologiche dettate dalla stessa volontà di pervenire, per eadem ratio, ad un accertamento della verità dei fatti che sia tendenzialmente assoluta. Dichiarazioni di tesserati e di persone estranee, accertamenti tecnici e riscontri oggettivi sono stati, quindi, organicamente scrutinati allo scopo di pervenire, per quanto possibile, alla costruzione di un quadro organico e armonico nel quale ogni evento trovi la sua collocazione spazio-temporale e la sua validazione logica, senza impingimenti di suggestioni o elementi avulsi dalla semplice e concreta verifica di fatti oggettivi. Detto questo, va altresì precisato che la Commissione Disciplinare ha premesso l’incontestabilità di attività illecite poste in essere da tesserati e terzi allo scopo di alterare lo volgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione delle norme federali in materia di lealtà, correttezza e probità, nonché in ordine al dovere di informare della loro realizzazione la Procura Federale e di effettuare scommesse. L’affermazione della sussistenza del vasto fenomeno illecito è conseguente al vaglio, da parte del Giudice di primo grado, delle dichiarazioni eteroaccusatorie dei tesserati e di terzi, dalla carenza di intima contraddittorietà e dalla sussitenza di elementi di riscontro oggettivi. Sulla scorta di questi parametri, che si pongono peraltro su consolidata linea giurisprudenziale anche di questa Corte di Giustizia, il Giudice di primo grado ha scrutinato le affermazioni che, nella specie, hanno riguardato la gara Lazio-Genoa del 14 maggio 2011, la sua possibile alterazione e il coinvolgimento, nell’attività illecita, di tesserati. La Commissione Disciplinare ha, in primo luogo, verificato l’intrinseca attendibilità del giocatore Carlo GERVASONI il quale, in ordine a tale gara, ha riferito circostanze, luoghi, persone coinvolte e riscontri oggettivi, tutti – in ipotesi – perfettamente congruenti con il disegno criminoso sottoposto alla cognizione di quel giudicante e, ora, di questa Corte. La conclusione cui è pervenuta è che, preliminarmente, l’attendibilità complessiva delle dichiarazioni rese dal Gervasoni non può essere messa in dubbio e può costituire “elemento indiziario idoneo…a condizione che esse siano confortate da riscontri estrinseci certi, univoci, specifici, individualizzanti, tali da consentire un collegamento diretto e obiettivo con i fatti contestati e con la persona accusata” richiamando, in questo, arresti giurisrpudenziali della Suprema Corte di Cassazione, sezioni penali. Ciò posto ha ritenuto provato l’incontro, avvenuto lo stesso giorno di gara, intorno alle ore 12.30/13.00, tra il giocatore Stefano Mauri ed il suo amico, già tesserato Alessandro Zamperini, così come provata sarebbe la volontà del gruppo dei c.d. “zingari” di prendere contatti col calciatore Mauri al fine di alterare la partita mentre non ha ritenuto provate le affermazioni circa il diretto coinvolgimento del calciatore tesserato per la soc. Lazio e l’incontro che sarebbe avvenuto subito dopo tra lo Zamperini, l’appartenente al gruppo degli “zingari” ed il giocatore MILANETTO, all’epoca tesserato per il Genoa Cricket and Football Club s.p.a. nei pressi dell’albergo che, a Roma, ospitava la squadra ligure. Nello specifico, per quanto riguarda quest’ultima circostanza (coinvolgimento del MILANETTO e della società genoana, oggetto della presente decisione), la Commissione Disciplinare ha ritenuto che il mero dato tecnico rappresentato da evidenze telefoniche relative al c.d. aggancio di celle situate nella zona circostante l’albergo non fosse inequivocabilmente “individualizzante” rispetto alla posizione del MILANETTO, tanto da essere dato sostanzialmente “neutro” e inidoneo a comprovare un coinvolgimento dello stesso nella riferita “combine”; di pari valore inconferente è stata ritenuta la riferita partecipazione, nei giorni successivi, dello stesso calciatore ad un incontro conviviale a Milano, in una discoteca durante il quale, in tesi, sarebbe avvenuta la dazione di denaro come ricompensa per il buon esito dell’alterazione della gara. La Procura Federale, nel suo ricorso in appello, ha censurato la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare delineando e prospettando un quadro probatorio di generale sostenibilità della prospettazione accusatoria, fondata su argomentazioni giuridiche e tecniche già proposte in primo grado, quali la genuinità delle dichiarazioni di Gervasoni, l’asserita inconsistenza di quelle degli altri deferiti, apparse – a suo avviso – incapaci di fornire una qualche attendibilità a ricostruzioni dei fatti diverse da quelle che, sempre a suo avviso, si poggerebbero inequivocamente sugli elementi oggettivi acquisiti in sede istruttoria (con particolare riguardo ai contatti telefonici, vocali e sms). Nello specifico, però, quanto alla posizione del MILANETTO, ha riproposto le argomentazioni per cui “Fra le ore 12,56 e le ore 13,08 infatti le localizzazioni telefoniche provano la presenza congiunta dell’esponente del gruppo degli “zingari” e di ZAMPERINI presso l’albergo che ospita il GENOA…” e che “l’unica ricostruzione possibile logica e plausibile è quella dell’ovvio interessamento pressante di MAURI e di ZAMPERINI ad ottenere dal calciatore del GENOA contattato, e cioè MILANETTO, la conclusione definitiva dell’accordo” (cfr pag. 12 del ricorso). E, successivamente, (da pag. 17 a pag. 19) si evidenzia l’individuazione, da parte del Gervasoni, del MILANETTO quale unico referente per il Genoa dell’accordo illecito, la frequentazione, in anni passati tra il giocatore genoano e il Mauri e l’irrilevanza probatoria di testimonianze scritte di dirigenti del Genoa contrastanti la tesi dell’avvenuto incontro tra “zingari”, Zamperini e Milanetto. Ricostruzione che la difesa, sia del giocatore genoano che della società, ampiamente ed efficacemente contrastano in punto di consistenza probatoria dell’avvenuto accordo illecito col MILANETTO, essendo necessario rieditare – pur cercando di evitare inutili sovrapposizioni – quello che la giurisprudenza sportiva e penale ha affermato in ordine alla formazione della prova. La mancanza di riscontri oggettivi pienamente significativi rende, allo stato degli atti, pienamente confermabili le argomentazioni esposte nel decisum di prime cure, alla luce di un quadro indiziario che resta carente. Il reclamo proposto dal Procuratore Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale in epigrafe (Com. Uff. n. 10/CDN (2013/14) del 2 agosto 2013), e quindi avverso il proscioglimento da ogni addebito del sig. Omar Milanetto, all’epoca dei fatti tesserato per il Genoa Cricket and Football Club s.p.a. e della società appena menzionata, deve essere dunque respinto con conferma integrale, sul punto, della impugnata decisione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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