COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.130 (s.s.2012/13) della Società A.S.D. BARCOLANDO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.65 del 24.4.2013 (inibizione del dirigente ESPOSITO Pietro fino al 30 APRILE 2016, obbligo di risarcimento delle spese sostenute dall’arbitro per i danni subiti, se richiesti e documentati).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.130 (s.s.2012/13) della Società A.S.D. BARCOLANDO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.65 del 24.4.2013 (inibizione del dirigente ESPOSITO Pietro fino al 30 APRILE 2016, obbligo di risarcimento delle spese sostenute dall’arbitro per i danni subiti, se richiesti e documentati). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito l'arbitro a chiarimenti; RILEVA 1) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n.65 del 24.4.2013, il Giudice Sportivo sanzionava il Presidente dell'A.S.D. Barcollando Calcio a 5, sig.Pietro Esposito, con l'inibizione fino al 30 aprile 2016, poiché nel corso della gara di C/5 serie D, Pol. Icaro - Lamezia Soccer del 13/4/2013, disputata nell'impianto sportivo Stefano Gallo di Catanzaro, dagli spalti e per tutto il corso della gara rivolgeva continue minacce e insulti all'indirizzo dell'arbitro, sig. Macrì Antonio, il quale, preoccupato per la propria incolumità, chiedeva l'intervento delle forze dell'ordine. A fine gara i Carabinieri non riuscivano a rintracciare il protagonista di tali intemperanze, riconosciuto dal direttore di gara nella persona del sig.Pietro Esposito, quindi scortavano la vettura dell'arbitro fino a Catanzaro Lido. Il sig.Macrì proseguiva fino a Squillace Lido, dove lo attendeva la ragazza, senonché, intorno alle 20,45, all'altezza del semaforo sulla SS 106, dove aveva fermato la vettura per far salire a bordo la ragazza, veniva affiancato da una Smart con la scritta “Barcollando” sullo sportello, dalla quale scendeva una persona da Lui riconosciuta come il sig.Pietro Esposito, che tentava prima di aprire lo sportello dell'auto del sig.Macrì e, quindi, non riuscendovi, mandava in frantumi il vetro della portiera lato guida colpendolo con calci e pugni, con conseguente caduta di numerose schegge sul corpo del sig. Macrì. Quindi lo afferrava per il collo stringendolo con forza, lo tirava per i capelli e lo colpiva con un violento pugno al volto, che gli provocava forte dolore. L'arbitro, in preda al panico e al dolore, riusciva comunque a divincolarsi e a fuggire facendo ripartire velocemente l'automobile per recarsi all'Ospedale di Soverato dove, sottoposto alle cure del caso, gli venivano riscontrate “microlesioni da taglio al volto da scoppio di vetro d'auto. Stato d'ansia reattivo”, come da certificato allegato, e veniva dimesso con prognosi di 5 gg. 2) Con reclamo trasmesso in data 2.5.2013, la società A.S.D. Barcollando Calcio a 5 contestava l'accaduto, riconoscendo le offese indirizzate al direttore di gara senza però alcun gesto di violenza, ed in particolare negava la brutale aggressione, riferendo che il sig.Esposito nel corso del 2° tempo si era allontanato dall'impianto per raggiungere il bar di proprietà del figlio, in Catanzaro Lido, alla via Caprera n.148, che si era allagato per la rottura di un tubo dell'impianto idrico. A dimostrazione di ciò allegava un DVD contenente immagini riprese da una telecamera del sistema di video sorveglianza del locale, curata da una società di vigilanza, che ritrarrebbero l'Esposito, intorno alle 20,45, orario in cui si sarebbe verificata l'aggressione, trovarsi all'interno del bar di proprietà del figlio. Nel contestare la ricostruzione offerta dal sig.Macrì, la reclamante smentisce che l'arbitro potesse avere appuntamento con la ragazza a Squillace Lido, poiché quando aveva lasciato l'impianto era stato visto con la ragazza a bordo della sua auto. 3) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n.152 dell'8/5/2013, ritenuta l'esigenza di approfondire l'indagine in ordine alle prove prodotte dalla reclamante, la Commissione Disciplinare Territoriale sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Procura Federale. 4) Con nota 18/9/2013 il Vice Procuratore Federale, all'esito degli accertamenti svolti, acquisita la relazione del collaboratore della Procura Federale, disponeva la trasmissione degli atti a questa Commissione Disciplinare Territoriale, riservando ogni provvedimento in ordine ad eventuali profili disciplinari, ulteriori rispetto a quelli già oggetto del procedimento pendente dinanzi all'organo giudicante adito, all'esito delle decisioni adottate. Nel corso dell'audizione davanti al collaboratore della Procura Federale, l'arbitro sig.Macrì Antonio, ha confermato il referto, spiegando di aver riconosciuto il sig.Pietro Esposito per aver arbitrato alcune gare della società di cui era Presidente ed aggiungendo che al termine della gara l'Esposito aveva tentato di entrare con la forza nello spogliatoio arbitrale senza riuscirvi. Ha precisato che quando si era allontanato dall'impianto, scortato dai Carabinieri, era solo a bordo della propria auto, e che la ragazza lo attendeva a Squillace Lido, nei pressi dei semafori, che la gara era terminata alle 20,15 circa, mentre l'aggressione è avvenuta alle 20,45 circa. Nell'audizione davanti al collaboratore della Procura Federale, invece, il sig.Esposito ha insistito nel sostenere la propria estraneità all'aggressione, precisando che tra le 20,30 e le 21,00 si trovava all'interno del Bar di proprietà del figlio a Catanzaro Lido, come attestato dal filmato delle telecamere di sorveglianza, e che pertanto non poteva trovarsi a Squillace Lido. A parere del collaboratore della Procura Federale le immagini comprovano in maniera inoppugnabile la presenza del sig.Esposito, che viene riconosciuto senza alcun dubbio, all'interno del bar “Barcollando”, in via Caprera 148, in Catanzaro Lido, dalle ore 20,29 alle 20,58. Tali risultanze sarebbero in netta contraddizione con quanto asserito dall'arbitro, il quale assume di essere stato aggredito intorno alle ore 20,45. Ipotizza che il 13 aprile 2013 alle 20,45 il teatro dell'aggressione era quasi buio o buio completo e la velocità stessa dell'aggressione, così come rappresentata dall'arbitro, può non aver consentito allo stesso di vedere bene in viso l'aggressore e che quindi l'aggressore potrebbe essere stato qualche altro dirigente della medesima società, al momento non identificato. Conclude che allo stato degli atti non sussistono elementi probatori per affermare una responsabilità dell'Esposito Pietro nella vicenda oggetto di indagine. 5) Alla luce di tali emergenze, la Commissione ha ritenuto di dover sentire l'arbitro, il quale comparso alla seduta dell'11 novembre 2013, ha confermato integralmente il suo rapporto nonché le dichiarazioni rese all’Ufficio di Procura, aggiungendo che la zona teatro dell’aggressione era perfettamente illuminata, per cui non ha avuto nessuna difficoltà a riconoscere l’aggressore. 6) Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che il ricorso proposto dalla Società ASD Barcollando Calcio a 5 non meriti accoglimento, essendo emerso e accertato che il Presidente Esposito Pietro è l’autore dell’aggressione al direttore di gara. 7) Invero il referto arbitrale costituisce prova privilegiata circa i fatti descritti. Né alcun valore può essere in contrario attribuito al filmato prodotto dalla ricorrente, che non può trovare ingresso nel processo sportivo in quanto non offre alcuna garanzia di autenticità e certezza in ordine agli eventi ed ai tempi ivi documentati ai sensi dell’art. 35 del C.G.S.; 8) La sanzione inflitta dal Primo Giudice appare congrua all’entità dei fatti accertati. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa, dispone, altresì, l’invio del deliberato alla Procura Federale come da richiesta.
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