COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 15.11.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 22/10/2013 ROCCABERNARDA A.S.D. – TORRETTA
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 15.11.2013
Delibera del Giudice Sportivo
Gara del 22/10/2013 ROCCABERNARDA A.S.D. - TORRETTA
visto il preannuncio di reclamo fatto pervenire, in data 22/10/2013, dalla società S.S. Torretta con il quale ha evidenziato "irregolarità sulla regola dei nati il 1994";
preso atto che la predetta società non ha trasmesso, in violazione dell'art. 46 comma 1) del C.G.S., le motivazioni del reclamo;
letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che la società U.S.C. Roccabernarda ha iniziato la gara con tre giocatori nati dopo l'01/01/1994 (FRIJIO Francesco nato il 11/02/1994 - VONA Francesco nato il 09/04/1994 e FALCONE Francesco nato il 30/01/1994);
- che al 9º del secondo tempo, la Soc. U.S.C. Roccabernarda ha sostituito il calciatore n. 9 sig. VONA Francesco nato il 09/04/1994 con il n. 17 sig. MACRI' Claudio nato il 10/01/1994;
considerato che, ai sensi dell'art. 33, comma 12, del C.G.S., la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto, tra l'altro, per i procedimenti che riguardano la posizione irregolare dei calciatori;
visto il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria n. 33 del 03/10/2013 relativamente ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età, nonchè l'art. 17 punto 5 del C.G.S.
Delibera
1) Infliggere alla Società U.S.C. ROCCABERNARDA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 3;
2) addebitare sul conto della società S.S. Torretta la relativa tassa reclamo.