COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 14 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 07. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO STASIA SOCCER – GARA STASIA SOCCER I QUARTO S.R.L. DEL 26.10.2013 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 14 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 07. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO STASIA SOCCER – GARA STASIA SOCCER I QUARTO S.R.L. DEL 26.10.2013 – ECCELLENZA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha proposto, con proprio atto, ricorso avverso la sanzione della squalifica per tre giornate di gara inflitta, dal Giudice di prime cure, al calciatore, sig. Ayari Renzo. Questa C.D.T., dopo aver esaminato gli atti di gara, ritiene che dal reclamo presentato non si evinca alcun elemento idoneo alla confutazione di quanto enunciato dal direttore di gara nel proprio referto. Questa Commissione, sia sulla base di quanto innanzi precisato, sia sotto il profilo della corrispondenza tra infrazione e sanzione, giudica equa la commisurazione determinata, dal Giudice di prime cure, a carico del calciatore Ayari Renzo, sulla base del principio di doverosa proporzionalità della pena, rispetto all’effettiva gravità dell’infrazione da lui commessa. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Stasia Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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