COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 14 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 10. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MALEVENTUM – GARA MALEVENTUM I C.U.S. AVELLINO DEL 26.10.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 41 del 14 Novembre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
10. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MALEVENTUM – GARA MALEVENTUM I C.U.S. AVELLINO
DEL 26.10.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero,
la società reclamante ha proposto, con proprio atto, ricorso avverso le seguenti sanzioni a carico di
propri tesserati: inibizione fino al 25.02.2014 a carico del dirigente, sig. Corino Paolo; squalifica per
quattro giornate di gara, a carico del calcettista Orlando Luca; infine, l’ammenda di euro 500,00 a
carico della medesima società. Nel proprio ricorso, la società reclamante ha affermato che tali
sanzioni fossero sproporzionate rispetto a quanto accaduto. Questa C.D.T., viceversa, dalla lettura
del reclamo e dal referto di gara, ritiene che le sanzioni inflitte dal Giudice di prime cure siano eque
ed equilibratamente commisurate, in proporzione alla gravità delle infrazioni commesse. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Maleventum; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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