COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 14 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 10. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MALEVENTUM – GARA MALEVENTUM I C.U.S. AVELLINO DEL 26.10.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 14 Novembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare 10. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MALEVENTUM – GARA MALEVENTUM I C.U.S. AVELLINO DEL 26.10.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha proposto, con proprio atto, ricorso avverso le seguenti sanzioni a carico di propri tesserati: inibizione fino al 25.02.2014 a carico del dirigente, sig. Corino Paolo; squalifica per quattro giornate di gara, a carico del calcettista Orlando Luca; infine, l’ammenda di euro 500,00 a carico della medesima società. Nel proprio ricorso, la società reclamante ha affermato che tali sanzioni fossero sproporzionate rispetto a quanto accaduto. Questa C.D.T., viceversa, dalla lettura del reclamo e dal referto di gara, ritiene che le sanzioni inflitte dal Giudice di prime cure siano eque ed equilibratamente commisurate, in proporzione alla gravità delle infrazioni commesse. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Maleventum; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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