COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.C. LAMA ‘80 Avverso squalifica per 4 giornate calc. TAZZIOLI FEDERICO e inibizione al 27.11.2013 dir.add.serv.sost.forza pubbl. BARBIERI PARIDE e dir.add.arb. CONTRI EMANUELE, al 31.12.2013 ass.TAZZIOLI FRANCESCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 30.10.2013 gara LAMA ’80 – PERSICETO del 27.10.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.C. LAMA ‘80 Avverso squalifica per 4 giornate calc. TAZZIOLI FEDERICO e inibizione al 27.11.2013 dir.add.serv.sost.forza pubbl. BARBIERI PARIDE e dir.add.arb. CONTRI EMANUELE, al 31.12.2013 ass.TAZZIOLI FRANCESCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 30.10.2013 gara LAMA ’80 – PERSICETO del 27.10.2013 L’A.C. LAMA ’80 ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti dichiarando che : 1) il calc. TAZZIOLI, a fine gara, non ha atteso l’arbitro all’uscita dagli spogliatoi minacciandolo, in quanto era già a casa da molto tempo; 2) il dir. CONTRI, al termine della gara aveva accompagnato l’arbitro agli spogliatoi ed ha verificato che, quando l’arbitro si avviava verso la sua auto, nessun sostenitore era entrato nella zona spogliatoi; 3) il dir. BARBIERI , a fine gara, ha atteso per oltre mezz’ora che il direttore di gara uscisse dallo spogliatoio, poi, per motivi di lavoro ha dovuto lasciare l’impianto. In nessun modo, quindi, gli è stato chiesto aiuto, d’altra parte non vi era alcun motivo di tensione da ritenere opportuno qualsiasi intervento; 4) l’ass. TAZZIOLI era l’unica persona presente quando l’arbitro, dopo 50 minuti, si apprestava a lasciare l’impianto, Pertanto nessun tipo di accusa può essere rivolta ai dirigenti BARBIERI e CONTRI. Chiede l’annullamento delle sanzioni o, in subordine, provvedimenti meno afflittivi. La Commissione, − premesso che essendo il ricorso sottoscritto dal sig. BARBIERI PARIDE, inibito sino al 27.11.2013 e, quindi, in posizione non idonea a rappresentare la società nell’ambito federale, l’istanza deve essere ritenuta valida per la sola sanzione a carico dello stesso; − premesso altresì che il sig. BARBIERI, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stato invitato, non si è presentato all'odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - dato atto che le sanzioni a carico del sig. BARBIERI e del sig. CONTRI risultano non impugnabile, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S., la parte del ricorso loro attinente viene dichiarata inammissibile; - valutata altresì inammissibile la parte del reclamo relativa alle sanzioni a carico del calc. TAZZIOLI FEDERICO e dell’ass. TAZZIOLI FRANCESCO per la sottoscrizione del reclamo da parte di persona inibita, d e l i b e r a - di dichiarare inammissibile il ricorso dell’A.C. LAMA ’80, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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