COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA PIANORESE CALCIO S.S.D. R.L. Avverso inibizione al 30.11.2013 dir.acc.uff. NALDI CLAUDIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 16 del 31.10.2013 gara PIANORESE – LAGARO del 27.10.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA PIANORESE CALCIO S.S.D. R.L. Avverso inibizione al 30.11.2013 dir.acc.uff. NALDI CLAUDIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 16 del 31.10.2013 gara PIANORESE – LAGARO del 27.10.2013 La PIANORESE CALCIO S.S.D. R.L. ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il dir.acc.uff. NALDI non ha offeso nessuno, come suo costume. Potrà avere protestato più o meno in maniera veemente, ma sempre e comunque nel perimetro della buona educazione e rispetto, senza mai passare questo limite. Chiede l’annullamento della sanzione e la possibilità di un confronto con l’arbitro. La Commissione, - premesso che l’istanza, inoltrata a nome della società, risultando sottoscritta del sig. NALDI, inibito sino al 30.11.2013, e, quindi, in posizione non idonea a rappresentare la società nell’ambito federale, può essere ritenuta ammissibile vertendo su provvedimento a carico dello stesso sig. NALDI, presente all’odierno dibattimento; − premesso, inoltre, che , ai sensi dell’art.34, comma 5, non è consentito il contraddittorio con gli ufficiali di gara; − dato atto che la sanzioni a carico del sig. NALDI risulta non impugnabile, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S.; - visti gli atti ufficiali; d e l i b e r a - di dichiarare inammissibile il ricorso, trattandosi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S., confermando la inibizione al 30.11.2013 del sig. NALDI CLAUDIO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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