COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 del 14.11.2013 Delibere del Giudice Sportivo GARA DEL 20/10/2013 PRAVISDOMINI – S.QUIRINO
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 46 del 14.11.2013
Delibere del Giudice Sportivo
GARA DEL 20/10/2013 PRAVISDOMINI – S.QUIRINO
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,
a seguito del provvedimento adottato nel corso della riunione del 23 ottobre 2013, nel corso della
quale aveva disposto che venissero esperiti accertamenti in merito al comportamento
discriminatorio posto in essere da un sostenitore dell’U.S.D. San Quirino nei confronti dell’arbitro
durante la gara A.C. Pravisdomini-U.S.D. San Quirino, valevole per il Campionato di Prima
Categoria, Girone “A”, disputatasi a Pravisdomini il 20.10.2013, e si era riservato ogni decisione
in merito alla condotta tenuta dal sostenitore stesso nella citata occasione;
sentito l’arbitro a chiarimenti in data 7 novembre 2013 e preso atto che lo stesso ha confermato
ciò che aveva riportato nel proprio rapporto e cioè che circa dal 40’ del primo tempo in poi e
fino alla fine della gara, un sostenitore del San Quirino, che indossava una tuta di colore blu
scuro della predetta società, urlava nei suoi confronti espressione comportante offesa per motivi
di origine territoriale;
rilevato che l’arbitro, nel corso dell’audizione ha poi dichiarato quanto di seguito riportato:
“Detto insulto mi era stato rivolto dalla citata persona ripetutamente e frequentemente, almeno
per una decina di volte ed in particolare quando passavo nei pressi della panchina. Il predetto
sostenitore era posizionato infatti all’esterno del recinto di gioco, proprio dietro alla panchina del
San Quirino, da solo, nella parte opposta alla tribuna.
Tutto è iniziato a seguito dell’allontanamento dell’allenatore della detta società, il quale,
successivamente alla mia decisione, si portava accanto al menzionato sostenitore.
Detto insulto veniva chiaramente udito ogni volta da tutti i calciatori e dirigenti ammessi nel
recinto di gioco.
Ritengo che alla gara abbiano assistito un centinaio di spettatori, di cui in pochi erano i
sostenitori del San Quirino.
Ho erroneamente indicato nel referto che tale persona fosse un tesserato del San Quirino; in
realtà non ho elementi per affermarlo con certezza, tranne il fatto che indossava una tuta sociale
con lo stemma della citata società sulla giacca. Ad ogni mio intervento sfavorevole al San
Quirino sentivo urlare il detto sostenitore insulti e frasi minacciose nei miei confronti. Nessuno è
mai intervenuto per far desistere la persona in questione. Io sono nato a Venezia, soltanto mio
padre è nato nel meridione. Ritengo che probabilmente, a causa del cognome, io possa essere
oggetto di tale tipo di insulti. Arbitro da più di due anni e quindi mi è capitato di essere stato
insultato in qualche altra occasione, ma mai con espressioni di intensità come in questo caso;
aggiungo che lo spettatore di cui sopra mi insultava in modo veemente e tale da recarmi
particolare fastidio nella conduzione della gara. Anche nelle ore successive alla gara ho pensato
alla particolare offensività degli insulti che mi erano stati rivolti. Non ho avuto alcun tipo di
problemi né nell’arbitrare l’incontro né dopo la fine dello stesso; c’è stata soltanto la protesta del
Dirigente Accompagnatore Ufficiale del San Quirino all’atto della consegna dei documenti, dopo
la fine dell’incontro”;
accertato che il grave insulto, rivolto insistentemente e veementemente dal suindicato sostenitore
del San Quirino all’arbitro nel corso della gara (almeno per una decina di volte), era stato
chiaramente udibile e quindi percepibile da tutti i calciatori e dirigenti presenti sul terreno di
gioco;
rilevato che la condotta della detta persona ha arrecato particolare fastidio all’arbitro nella
conduzione della gara e che anche, nelle ore successive alla conclusione dell’incontro, la mente
dello stesso era rivolta principalmente agli insulti di cui era stato oggetto in campo e ciò per la
loro particolare offensività;
osservato, altresì, che nessuno era intervenuto per far desistere da tale condotta il citato
spettatore, in considerazione del fatto che la stessa si era protratta dal 40’ del 1° tempo in poi e
fino al termine della gara;
ritenuto che la dettagliata descrizione dell’arbitro documenta che, nella circostanza, il
comportamento del più volte menzionato sostenitore del San Quirino, protrattosi con insistenza
per più della metà della gara, sia stato caratterizzato da una connotazione discriminatoria per
motivi di origine territoriale, rilevante ex art. 11 C.G.S.;
considerato che di tale deprecabile comportamento deve rispondere, a titolo di responsabilità
oggettiva (art. 4, punto 3, C.G.S.), la soc. San Quirino e che trattasi, per la società stessa, di
“prima violazione” della suindicata norma;
visto l’art. 11, comma 3, del C.G.S., novellato dal recente provvedimento del Consiglio Federale
di cui al C.U. n. 84/A del 16.10.2013 della FIGC, pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND n. 38 del 18.10.2013), che per tali fattispecie, quando
trattasi di prima violazione, prevede l’applicazione della sanzione minima di cui all’art. 18, punto
1, lett. e) C.G.S. (obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori);
visto, altresì, il nuovo testo dell’art. 16, punto 2bis, del C.G.S., pubblicato sui suindicati
comunicati ufficiali, che recita:”Gli organi di giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione
delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 18, comma 1, lett. d) e) f), comminate alle società in
applicazione dell’art. 11 comma 3. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli
organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di 1 anno. Se durante
il periodo di prova, si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si
applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione”;
P.Q.M.
Visti gli artt. 11, n. 3, 18, n. 1 lettera e) e 16, n. 2bis CGS,
delibera di sanzionare l’U.S.D. SAN QUIRINO con l’obbligo di disputare una gara interna con i settori
dell’impianto sportivo privi di spettatori;
dispone che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per anni uno con l’avvertenza che, nel caso di
specifica recidività nell’ambito di tale periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si aggiungerà a quella deliberata per la nuova violazione.