COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 del 14.11.2013 Delibere del Giudice Sportivo GARA DEL 04/11/2013 CALCIO A 5 ADRIATICA – MANIAGO
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 46 del 14.11.2013
Delibere del Giudice Sportivo
GARA DEL 04/11/2013 CALCIO A 5 ADRIATICA – MANIAGO
Con telegramma spedito il 05.11.2013, l’A.S.D. CALCIO A 5 ADRIATICA preannunciava reclamo
relativo alla gara CALCIO A 5 ADRIATICA - MANIAGO, valevole quale gara di ritorno dei quarti di finale
della Coppa Italia Calcio a Cinque 2013/2014, disputatasi a Monfalcone (pr. di Gorizia) in data
04.11.2013 e conclusasi, dopo i tempi regolamentari, con il risultato di 5-2; avendo il Maniago vinto la
gara di andata con il punteggio di 3-0 (vedasi C.U. n. 41 dd. 31.10.2013, pag. 7), venivano disputati i
tempi supplementari durante i quali il risultato rimaneva immutato, motivo per cui si passava ai calci di
rigore. Il Maniago ne segnava 3, mentre la squadra del Calcio a 5 Adriatica ne segnava 2, per cui la
vittoria andava alla squadra del Maniago, che così acquisiva il diritto al passaggio al turno successivo
della Coppa Italia.
In tale preannuncio, la società reclamante anticipava che il reclamo sarebbe stato proposto per errore
tecnico commesso dai direttori di gara, che non avrebbero permesso la sostituzione del portiere durante
l’esecuzione dei calci di rigore, al termine dei tempi supplementari.
Il detto telegramma perveniva al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia FIGC/LND il 06.11.2013, data
in cui perveniva, via fax, anche il reclamo inviato dall’A.S.D. Calcio a 5 Adriatica con le relative
motivazioni.
In data 08.11.2013, al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, perveniva, in originale, il reclamo
contenente le motivazioni ed inviato con raccomandata postale dall’A.S.D. Calcio a 5 Adriatica; detto
reclamo era corredato dalla prova dell’invio, sempre per raccomandata, della contestuale
comunicazione all’A.S.D. Maniago, controparte direttamente interessata a riceverla, ai sensi dell’art. 46,
punto 5, del C.G.S.
Nel reclamo, l’A.S.D. Calcio a 5 Adriatica autorizzava il Comitato Regionale ad addebitarle la somma
corrispondente alla relativa tassa. L’A.S.D. Maniago non inviava alcuna controdeduzione al riguardo.
Il reclamo è inammissibile in quanto pervenuto al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della
FIGC/LND oltre al termine previsto dalle norme.
Infatti il C.U. n. 21 del 06.09.2013 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND, punto
1.2.1 “Coppa Italia Calcio a Cinque – Stagione Sportiva 2013/2014”, pagine 8 e 9, recita, nel paragrafo
relativo alla Giustizia Sportiva riferita alla citata manifestazione, quanto segue:
“omissis - Poiché peraltro si tratta di competizione a rapido svolgimento, saranno osservate le seguenti
procedure:
gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29, commi 3,5 e 7 del Codice di Giustizia
Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, si
svolgeranno con le modalità procedurali e nei termini abbreviati, stabiliti con C.U. n. 195/A della FIGC del 12.06.2013, che di seguito si riportano:
gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29, comma 4, lett. b), comma 6, lett. b) e comma 8 lett. b) del
Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative
motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara; le
eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al
ricevimento dei motivi del reclamo. – Omissis –
Nella fattispecie in esame, entro il termine ultimo delle ore 12.00 del 05.11.2013 (giorno successivo a
quello dell’effettuazione della gara), al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND nulla in
merito era pervenuto, in quanto, come sopra indicato, soltanto in data 06.11.2013 (due giorni dopo
l’effettuazione della gara) pervenivano sia il telegramma del preannuncio sia, a mezzo fax, il reclamo e
le motivazioni.
Per tutto quanto sopra esposto, ne deriva la tardività del reclamo e la sua conseguente insanabile
inammissibilità.
L’inammissibilità del reclamo impedisce a questo Giudice Sportivo di entrare nel merito di quanto
eccepito dalla reclamante relativamente al presunto errore tecnico degli arbitri.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Territoriale:
1) dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’A.S.D. Calcio a 5 Adriatica e dispone per
l’addebito della relativa tassa a carico della società reclamante (art. 33, punto 13 C.G.S.); ne
deriva che il risultato rimane quello conseguito sul campo dalle due squadre e cioè
A.S.D. CALCIO A 5 ADRIATICA – MANIAGO 5-2 e, dopo l’effettuazione dei calci di rigore, 7-5.