COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 del 14.11.2013 Delibere del Giudice Sportivo IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, visti il rapporto dell’arbitro ed il supplemento stilato dallo stesso relativi alla gara S.S. S.GIOVANNI – A.S.D. PRO ROMANS MEDEA, valevole per il Campionato Regionale “Giovanissimi”, Girone “E”, disputatasi il 10.11.2013 a Trieste e conclusasi con il risultato di 2-4; procedendo d’ufficio, ai sensi dell’art. 29, punto 4, lett. a) del C.G.S.;

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 del 14.11.2013 Delibere del Giudice Sportivo IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, visti il rapporto dell’arbitro ed il supplemento stilato dallo stesso relativi alla gara S.S. S.GIOVANNI – A.S.D. PRO ROMANS MEDEA, valevole per il Campionato Regionale “Giovanissimi”, Girone “E”, disputatasi il 10.11.2013 a Trieste e conclusasi con il risultato di 2-4; procedendo d’ufficio, ai sensi dell’art. 29, punto 4, lett. a) del C.G.S.; preso atto che nel proprio rapporto e nel supplemento il direttore di gara (di seguito d.d.g.) riferiva di aver allontanato dal recinto di gioco, al 29’ del 2° tempo del predetto incontro, il sig. FONTANA Giulio, assistente di parte messogli a disposizione dall’A.D.S. Pro Romans Medea, per continue proteste e per avergli rivolto espressioni irriguardose; il sig. Fontana, nell’occasione, non ottemperava subito alla decisione del d.d.g., continuava ad offenderlo e gettava la bandierina a terra; dopo l’allontanamento del sig. Fontana, il d.d.g. chiedeva alla soc. Pro Romans Medea (e precisamente all’allenatore della stessa) di sostituire lo stesso con altra persona nelle funzioni di assistente di parte, ma la citata società non ottemperava all’invito dell’arbitro, il quale, a questo punto, decideva, come da lui stesso dichiarato, di proseguire la gara in questione senza l’assistente di parte dell’A.S.D. Pro Romans Medea; osservato che, nella circostanza suindicata, è stato disatteso quanto contemplato dalle “Decisioni Ufficiali FIGC”, annesse alla regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che, nel paragrafo “Assistente di parte” recita: “1) Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell’arbitro, le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato o un dirigente che risulti regolarmente in carica. – Omissis – “ preso atto, altresì, che nella “Guida pratica AIA”, riguardante sempre la regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio, al punto 11, viene chiarito che, qualora un assistente di parte abbandoni l’incarico, “l’arbitro dovrà chiedere al capitano della squadra cui appartiene l’assistente di indicare un altro proprio tesserato (che potrebbe essere anche un calciatore partecipante al gioco), il quale dovrà assumere tale funzione; diversamente la gara non potrà continuare. In ogni caso, dell’accaduto, l’arbitro dovrà riferire nel rapporto di gara”; considerato che la presenza di entrambi gli assistenti di parte è obbligatoria, altrimenti la gara non potrà essere iniziata o proseguita; rilevato che, a fronte della mancata ottemperanza da parte della soc. Pro Romans Medea di indicare un’altra persona, in sostituzione del sig. Fontana, per assolvere alle funzioni di assistente di parte negli ultimi 10 minuti della gara in questione (6 minuti di tempo regolamentare e 4 minuti di recupero), l’arbitro ha deciso di far proseguire ugualmente la gara, contrariamente a quanto stabilito dalla predetta norma ed incorrendo così in errore; preso atto che trattasi di un errore arbitrale non più insindacabile in quanto immediatamente dichiarato dall’arbitro nel proprio rapporto e nel supplemento; accertato che nei dieci minuti finali (dal 29’ della ripresa e fino alla fine del secondo tempo, che come noto ha una durata per la categoria “giovanissimi” di 35 minuti, più i quattro minuti di recupero), la gara si era svolta in maniera irregolare in quanto il d.d.g. la aveva fatta proseguire con un solo assistente di parte (quello della soc. San Giovanni) a causa della mancata sostituzione da parte della soc. Pro Romans Medea del proprio assistente di parte, allontanato dal recinto di gioco per condotta irriguardosa; P.Q.M. - dichiara, ai sensi dell’art. 17, punto 4, lett. c) C.G.S., non regolare la gara S.GIOVANNI – PRO ROMANS MEDEA del 10.11.2013, valevole per il Campionato Regionale “Giovanissimi”, Girone “E”, e ne ordina la ripetizione; - squalifica il Sig. FONTANA Giulio, assistente di parte dell’arbitro, fino al 13 dicembre 2013,ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S., per essere stato allontanato dal recinto di gioco per condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro e per non aver subito ottemperato alla decisione dello stesso, persistendo in tale comportamento; - rimette gli atti al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia FIGC/LND per i conseguenti adempimenti di competenza.
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