COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 91/LND del 13.11.2013 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO MONTEROTONDO CALCIO – REAL MONTEROSI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 91/LND del 13.11.2013 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO MONTEROTONDO CALCIO - REAL MONTEROSI Il Giudice Sportivo - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA - Al 28' del primo tempo a seguito di uno scontro fortuito fra due calciatori della Società MONTEROTONDO CALCIO, uno di questi il Sig. BENDA ALESSIO rimaneva privo di sensi al suolo. Interveniva prontamente il medico ed il massaggiatore della Società che prestavano le prime cure al malcapitato calciatore il quale dopo circa due minuti riprendeva conoscenza. Dopo dieci minuti di interruzione intervenivano gli Operatori Sanitari con un'autoambulanza che trasportavano il Sig. BENDA ALESSIO al Pronto Soccorso. Mentre l'arbitro faceva riprendere il gioco, la Società MONTEROTONDO CALCIO chiedeva la sostituzione del calciatore infortunato, nel frattempo il capitano Sig. FEDERICI Matteo gli comunicava che la propria squadra non intendeva proseguire la gara. Pertanto l'arbitro rientrava negli spogliatoi comunicando al capitano della Società MONTEROSI di rimanere a disposizione. Successivamente il dirigente della Società MONTEROTONDO CALCIO consegnava all'arbitro una dichiarazione unilaterale in cui afferma che "I GIOCATORI TUTTI E I PROPRI DIRIGENTI NON SONO IN GRADO DI PROSEGUIRE LA GARA ED INTENDONO ABBANDONARE IL TERRENO DI GIOCO PERCHE' SCOSSI DALLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL CALCIATORE INFORTUNATO" Tale dichiarazione è firmata dal dirigente accompagnatore, dal capitano e dall’allenatore dalla squadra. A seguito di tale documento, l'arbitro decideva di sospendere definitivamente l'incontro al 28' del primo tempo sul seguente risultato: MONTEROTONDO CALCIO - REAL MONTEROSI 0-1 - Considerato quanto sopra riportato, è evidente che la gara non è stata portata a termine per decisione della Società MONTEROTONDO CALCIO che deve considerarsi a tutti gli effetti rinunciataria Infatti, l'arbitro sostiene che, dopo l'uscita dal terreno di gioco del calciatore infortunato, stava riprendendo il gioco e la Società MONTEROTONDO CALCIO aveva richiesto la sostituzione. I provvedimenti disciplinari sono riportati nel relativo paragrafo. - Pertanto ai sensi dell'art. 17 comma 1 del CGS e 53 comma 2 delle NOIF PQM DELIBERA - di infliggere alla Società MONTEROTONDO CALCIO la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di euro 250,00 (1ª rinuncia) e la penalizzazione di un punto in classifica; 2) di inibire il Sig. DE ROSSI Filippo dirigente della Società MONTEROTONDO CALCIO fino al 29.11.2013
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it