COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 93/LND del 15.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ GUIDONIA MONTECELIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74 LND DEL 20.10.2013 (Gara: S. ANGELO ROMANO – GUIDONIA MONTECELIO del 20.10.2013 – Campionato Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 93/LND del 15.11.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ GUIDONIA MONTECELIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
DI AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO
DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74 LND DEL 20.10.2013
(Gara: S. ANGELO ROMANO – GUIDONIA MONTECELIO del 20.10.2013 – Campionato
Promozione)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società GUIDONIA MONTECELIO attribuisce il
comportamento sanzionato dal Giudice Sportivo ad un gruppo di esagitati sostenitori (ultras) dai
quali scinde la propria responsabilità, ritenendoli sostanzialmente estranei alla propria tifoseria. Per
tali motivi chiede la revoca del provvedimento.
Esaminati gli atti ufficiali, dai quali si deduce che durante l’incontro, sostenitori recanti sciarpe e
bandiere della Società rivolgevano espressioni inaccettabili nei confronti delle Forze dell’Ordine e
frasi discriminatorie e di propaganda ideologica, per cui appare del tutto congrua l’ammenda
comminata dal primo giudice.
Osservato, peraltro, che durante lo svolgimento della gara, la reclamante non si è attivata per far
cessare o, quanto meno, attenuare la deplorevole condotta dei citati tifosi, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo, così come anticipato nel C.U. N. 89 dell’8.11.2013.
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