COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 93/LND del 15.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA PASTENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2014 A CARICO DEL CALCIATORE DE LELLIS DANILO E RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 11 DEL 24.10.2013 (Gara: VILLA LATINA – NUOVA PASTENA del 20.10.2013 – Campionato III Categoria Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 93/LND del 15.11.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA PASTENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 31.10.2014 A CARICO DEL CALCIATORE DE LELLIS DANILO E
RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO
DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 11 DEL 24.10.2013
(Gara: VILLA LATINA – NUOVA PASTENA del 20.10.2013 – Campionato III Categoria
Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, premette, in via preliminare, che la richiesta di annullamento della gara
in titolo è da dichiararsi inammissibile, in quanto le norme regolamentari avverso la non
omologazione di un risultato di una gara, prevedono, entro le 24 ore dalla gara, il preannuncio di
reclamo al giudice sportivo competente e di trasmettere il relativo reclamo entro i sette giorni
successivi alla gara stessa con invio contestuale alla Società controparte di copia del ricorso.
Poiché nel caso in esame, la Società NUOVA PASTENA, non si è attenuta a quanto sopra, il
reclamo stesso, per tale aspetto, deve dichiararsi inammissibile.
Per quanto attiene invece alla richiesta di riduzione della squalifica inflitta al calciatore DE LELLIS
DANILO, questa Commissione, dopo aver attentamente letto gli atti di gara, ed il conseguente
ricorso, si è resa conto che, in effetti, aldilà delle argomentazioni esposte dalla Società NUOVA
PASTENA, riguardanti essenzialmente decisioni di natura tecnica, adottate in campo dall’arbitro,
che sono di sua esclusiva competenza, la sanzione inflitta al DE LELLIS può essere
adeguatamente ridimensionata.
Infatti, l’aver offeso e minacciato l’arbitro e colpito con violenza il cartellino rosso nella mano del
direttore di gara, è da considerarsi sicuramente un comportamento deprecabile sotto l’aspetto di
etica sportiva, ma non nella misura stabilita dal Giudice Sportivo.
Detto tutto ciò, questa Commissione
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente all’esito della gara.
Di accogliere parzialmente il reclamo in merito alla squalifica del calciatore DE LELLIS DANILO
riducendola al 30.6.2014, così come anticipato nel C.U. N. 89 dell’8.11.2013.
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