COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 93/LND del 15.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ROMANINA C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE BIASINI TIZIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 21 C5 DEL 9.10.2013 (Gara: INNOVA CARLISPORT – VIRTUS ROMANINA C5 del 4.10.2013 – Campionato C5 Juniores)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 93/LND del 15.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ROMANINA C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE BIASINI TIZIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 21 C5 DEL 9.10.2013 (Gara: INNOVA CARLISPORT – VIRTUS ROMANINA C5 del 4.10.2013 – Campionato C5 Juniores) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, ascoltata, come da richiesta la Società interessata, osserva: a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che, al termine dell’ incontro, la persona che aveva sputato contro l’arbitro non era stato il calciatore BIASCINI TIZIANO, bensì un sostenitore della squadra della ROMANINA, che si era avvicinato alla rete di recinzione, protestando per l’annullamento del goal del pareggio. Si è quindi chiesta la revoca della sanzione comminata al proprio tesserato. Ascoltato in sede di supplemento , l’arbitro ha riferito che, dopo l’annullamento della rete, i giocatori della ROMANINA lo avevano circondato, protestando vivacemente; contemporaneamente sugli spalti, era scoppiata una rissa tra i sostenitori delle due squadre, sicchè egli- che nel frattempo aveva fischiato la fine dell’incontro – si era riportato al centro del campo, ritardando l’uscita, proprio per evitare di passare dinanzi alle tribune. Successivamente, dopo che i giocatori della ROMANINA si erano allontanati, si era avvicinato a lui un loro dirigente, il quale gli chiedeva cosa stesse annotando sul taccuino. Invitato ad allontanarsi, questi si era quindi diretto verso l’uscita, ma dopo alcuni passi era stato superato da un giocatore della ROMANINA, il quale, giunto a circa un metro e mezzo di distanza dall’arbitro, gli aveva sputato contro, senza tuttavia attingerlo, in quanto quest’ultimo, al rumore dello sputo, si era piegato istintivamente ed aveva così schivato al traiettoria dello sputo, che aveva soltanto sfiorato il suo volto. Subito dopo, il giocatore si era girato, allontanandosi, ed egli aveva potuto annotare il numero 11 della maglia, che in lista corrispondeva appunto al calciatore BIASINI TIZIANO. Il direttore di gara, ha infine escluso che qualche sostenitore dalla tribuna abbia avuto la possibilità di colpirlo con sputi, in quanto egli volutamente si era tenuto distante dalla recinzione. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro, risulta quindi comprovato che l’autore dello sputo sia stato senza alcun dubbio il calciatore BIASCINI TIZIANO; e , pertanto, ribadita l’estrema gravità del gesto – manifestazione di massimo disprezzo nei confronti della persona – deve ritenersi del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal giudice sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo, così come anticipato nel C.U. N. 89 dell’8.11.2013, confermando la squalifica fino al 28.2.2014 a carico del calciatore BIASINI TIZIANO.
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