COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 93/LND del 15.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO ANGUILLARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 22 DEL 31.10.2013 (Gara: PRO CALCIO ANGUILLARA – HERMES ROMA del 27.10.2013 – Campionato Allievi Provinciali Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 93/LND del 15.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO ANGUILLARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 22 DEL 31.10.2013 (Gara: PRO CALCIO ANGUILLARA – HERMES ROMA del 27.10.2013 – Campionato Allievi Provinciali Roma) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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