COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 14/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 5 – Reclamo ASD Baia Alassio Calcio avverso la richiesta di ripetizione della gara del Campionato di Prima Categoria Baia Alassio – Camporosso del 22.9.2013. C.U. n.17 del 10.10.2013.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 14/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 5 - Reclamo ASD Baia Alassio Calcio avverso la richiesta di ripetizione della gara del Campionato di Prima Categoria Baia Alassio - Camporosso del 22.9.2013. C.U. n.17 del 10.10.2013. Con declaratoria apparsa sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 10 ottobre 2013, il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo dell’ASD Baia Alassio Calcio tendente ad ottenere la ripetizione della gara Baia Alassio - Camporosso del 22.9.2013 perché l’arbitro aveva ammonito due volte il calciatore della soc. Camporosso Davide Giunta senza però espellerlo secondo regolamento. Contro questa decisione ha depositato reclamo d’appello l’ASD Baia Alassio Calcio proponendo le richieste già formulate al Giudice Sportivo. Il rappresentante del sodalizio, intervenuto in giudizio, insisteva sull’acquisizione del rapporto del Commissario Speciale e sulla convocazione dell’arbitro. Premesso che la decisione assunta dal primo giudice appare esente da censure, essendo correttamente scaturita dal contenuto del rapporto di gara (unico documento che nel giudizio sportivo costituisce prova assoluta per i fatti avvenuti sul terreno di gioco), respinta la richiesta di acquisizione della relazione del Commissario Speciale perché documento interno all’A.I.A. estraneo agli atti ufficiali, questo giudicante ha comunque ritenuto sottoporre all’arbitro le doglianze della società ricevendone un supplemento di rapporto del seguente tenore: “In sostituzione di quanto scritto nel rapporto precedentemente inviato affermo di aver ammonito due volte il n. 11 Giunta Davide della società Camporosso senza allontanarlo dal terreno di gioco e di aver erroneamente ammonito il n. 8 Giunta Tiberio”. Visto l’intervallo tra seconda ammonizione inflitta al 33° m. del secondo tempo e la fine della gara (circa dodici minuti più il recupero) è evidente che la mancata espulsione del calciatore Davide Giunta costituisce errore potenzialmente influente sull’esito finale dell’incontro con palese danno per l’ASD Baia Alassio Calcio, perciò la Commissione Disciplinare accoglie l’istanza della società e dispone che l’incontro sia ripetuto nella data che il Comitato Regionale provvederà a fissare. Si rimettono gli atti al Giudice Sportivo per le eventuali determinazioni di competenza. Accolto il reclamo, la tassa addebitata in conto va restituita.
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