F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 16 Agosto 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CGF del 19 Novembre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DALLE INCOLPAZIONI ASCRITTE PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SCOMMESSE EX ART. 6 C.G.S., DICHIARATO NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE ZAMPERINI ANTONIO IN RELAZIONE ALLE GARE LAZIO/GENOA DEL 14.5.2011 E LECCE/LAZIO DEL 22.5.2012 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 16 Agosto 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CGF del 19 Novembre 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DALLE INCOLPAZIONI ASCRITTE PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SCOMMESSE EX ART. 6 C.G.S., DICHIARATO NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE ZAMPERINI ANTONIO IN RELAZIONE ALLE GARE LAZIO/GENOA DEL 14.5.2011 E LECCE/LAZIO DEL 22.5.2012 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)
Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Com. Uff. n.10/CDN del 2 agosto 2013, nei confronti di Alessandro Zamperini, presentava ricorso il Procuratore Federale, nella parte in cui non riconosceva un ulteriore addebito di pena, quantificato nella richiesta di un mese, per la violazione del divieto di effettuare scommesse. Riteneva l’appellante erronea, sul punto, la decisione del giudice di prime cure che avrebbe omesso di valutare l’inequivoco materiale probatorio presente agli atti del procedimento, costituito, essenzialmente, dalle comunicazioni telefoniche intercorse, nella notte prima della gara Lazio- Genoa, tra lo stesso Zamperini, il giocatore della Lazio Mauri ed il titolare di un’agenzia di scommesse, nonché amico di entrambi, Aureli. Tali contatti venivano tenuti dal Mauri attraverso una scheda telefonica “ coperta”, vale a dire intestata ad una terza persona. La frequenza di queste relazioni renderebbe, ad avviso del ricorrente, irrilevante l’osservazione della Commissione Disciplinare relativa alla non rilevazione di giocate vincenti nei tabulati dell’agenzia dell’Aureli, anche perché “ chi scommette su una gara il cui risultato è combinato, infatti, certamente non lo fa in maniera tale che le puntate possano essergli addebitate con un rapporto diretto”, ma usa certamente agenzie o piattaforme informatiche diverse, od opera direttamente all’estero. Quanto alla gara Lecce/Lazio, venivano richiamate le dichiarazioni di Gervasoni ed il materiale probatorio acquisito agli atti, cui la Commissione Disciplinare Nazionale, se da un lato riconosce credibilità laddove ritiene sussistenti i riscontri esterni in relazione alla fase preparatoria della combine ed all’avvenuta alterazione della gara, dall’altro perviene ad una conclusione inverosimile, contraddittoria e non condivisibile in ordine all’ulteriore contestazione formulata a carico dello Zamperini ex art. 6 CGS. Nello specifico assumono dirimente rilievo, secondo la prospettazione della Procura appellante, l’elevato numero di contatti tra Zamperini-Aureli e Mauri- Aureli (se ne registrano 35 (cfr. anche tabella in Relazione d’indagine) evidentemente volti all’effettuazione e alla raccolta di scommesse sull’esito del match. Inoltre nella tabella “F” (pagg. 79 e 80 deferimento) sono riportati i contatti telefonici successivi alla gara. Dopo la fine dell’incontro e, soprattutto il giorno seguente, si registra un fitto scambio di comunicazioni tra tutti i soggetti coinvolti nel disegno illecito. Anche in questo caso, i numerosi contatti telefonici Zamperini-Aureli- e Mauri-Aureli (se ne registrano 42) sono evidentemente tesi alla verifica dell’esito delle scommesse. Tali emergenze, dunque, confermano in modo inequivoco, le dichiarazioni di Gervasoni e tutti i dettagliati elementi forniti dallo stesso nelle occasioni in cui è stato sentito. All’odierna udienza la Procura Federale insisteva per l’accoglimento dell’appello, e per l’aumento di un mese della pena di due anni di squalifica già irrogata dal giudice di primo grado nel presente procedimento, sempre in continuazione con i precedenti provvedimenti sanzionatori, precisando che l’impugnazione relativa alla posizione dello Zamperini, atteneva esclusivamente al profilo del divieto di scommesse ex art. 6 C.G.S. sia in relazione alla gara Lazio/Genoa che alla gara Lecce/Lazio. La decisione di primo grado merita, a giudizio della Corte, di essere confermata, posto che le doglianze dell’Ufficio ricorrente non possono trovare accoglimento. In via preliminare si deve, infatti, osservare che le richieste conclusive formulate dalla Procura Federale nei confronti dello Zamperini al termine del giudizio di primo grado, erano state di due anni di squalifica per tutti gli addebiti ascritti all’incolpato, comprese dunque le violazioni collegate al divieto di scommettere, oltre all’illecito sportivo ed alla violazione dei principi di lealtà. La Commissione Disciplinare, pur prosciogliendo il tesserato da queste ultime incolpazioni, irrogava, per gli altri capi, ugualmente la squalifica per 2 anni. Orbene, nel merito la Corte ritiene di non poter condividere le motivazioni dell’appello. E’ vero infatti che non vi sono riscontri fattuali alla, in verità non irragionevole ipotesi, di scommesse effettuate dallo Zamperini in occasione delle gare Lazio-Genoa e Lazio-Lecce, e alle considerazioni dell’appellante risulta agevole contrapporre l’obiezione che non vi è traccia alcuna di rapporti con agenzie di scommesse estere o con altre piattaforme informatiche, che non possono, ovviamente, essere semplicemente supposte. Muovendo, quindi, sul piano esclusivamente logico, si può anche sostenere che i contatti telefonici notturni fossero dovuti all’aggiustamento in corso delle gare, per il quale lo Zamperini è stato in definitiva sanzionato, e non alle scommesse che potevano essere effettuate in qualunque momento senza nessuna necessità di postarle durante la notte precedente la partita. Del resto, proseguendo il ragionamento sullo stesso binario sul quale appare essersi indirizzato il ricorrente col riferimento a rapporti illeciti non diretti, potrebbe addirittura sostenersi, è opportuno ripeterlo in assenza di riscontri positivi, che proprio perché le gare erano state “aggiustate”, e nessuno poteva saperlo meglio di chi aveva fornito un rilevante contributo allo scopo, la ricompensa era opportuno fosse costituita da poste diverse da quelle di vincite per scommesse collegate a quelle stesse partite. In definitiva, in mancanza di precisi e concordanti riscontri sui fatti in questione, la decisione dell’Organo di prime cure deve essere confermata, con conseguente reiezione, sul punto, dell’appello della Procura Federale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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