COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2013 Giudice Sportivo OSL CALCIO GARBAGNATE – TICINIA ROBECCHETTO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2013 Giudice Sportivo OSL CALCIO GARBAGNATE - TICINIA ROBECCHETTO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.27 del 7-11-13 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Ticinia Robecchetto. Col reclamo, presentato in modo regolare, la società Ticinia Robecchetto sostiene che la società Calcio Garbagnate è incorsa nella violazione della norma riguardante l’obbligo di impiego di calciatori rientranti in particolari limiti di età: infatti sostiene che a seguito dell’espulsione del calciatore n° 2 Trisolini Simone, classe 1995, avvenuta al 38° del 1° tempo la società avversaria aveva sul terreno di gioco i calciatori n° 3 Colombi Andrea classe 1991, n° 4 Marino Antonino classe 1992, e n° 8 Turrini Martino classe 1991. “….Al 41° del 1° tempo sostituiva per scelta tecnica il calciatore n° 9 Tallarita Emanuele classe 89 col calciatore n° 13 Lanzoni Edoardo classe 1992 ritornando di fatto ad avere in campo almeno un calciatore classe 91 ( Colombi e Turrini) e due calciatori classe 92 ( Marino e Lanzoni). …Al 12° del 2° tempo …..sostituisce per scelta tecnica il calciatore n° 4 Marino Antonino classe1992 col calciatore n° 14 Ceccarelli Nicolò classe 1991 rimanendo in campo di fatto fino al termine della gara con tre calciatori nati nel 1991 (Colombi, Turrini e Ceccarelli) ed un solo calciatore nato nel 1992 (Lanzoni). La società è consapevole….che la società Garbagnate non era obbligata a ripristinare il numero minimo di giovani in campo…. ma …. ha volutamente e non obbligatoriamente ripristinato il numero legale di giovani…..il venir meno del numero legale con la sostituzione del 12° del 2° tempo …è stato frutto di una scelta tecnica ….volontaria e non obbligata….. “ pertanto la società Ticinia Robecchetto nelle misura in cui la società avversaria ha scelto volontariamente e non obbligatoriamente di ripristinare in campo due calciatori classe 1992 sostiene che “ …nel momento in cui va a ripristinare il terzo esso va mantenuto fino al termine della gara (salvo ulteriore espulsione o infortunio a sostituzioni terminate)”. A tal proposito ed a sostegno della propria tesi invia copia di decisione del GS e conferma della CD del Comitato regionale Toscana rispettivamente in data 5-4-12 e 28-4-12. Conseguentemente chiede a carico della società avversaria l’applicazione della sanzione della perdita della gara” Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Calcio Garbagnate è effettivamente stata oggetto al 39° del 1° tempo, dell’espulsione del calciatore n° 2 Trisolini Simone, classe 1995 ed a seguito di ciò in tale occasione rimaneva con tre giovani avendo sul terreno di gioco i calciatori n° 3 Colombi Andrea classe 1991, n° 8 Turrini Martino classe 1991 e n° 4 Marino Antonino classe 1992. “….Al 41° del 1° tempo ha sostituito il calciatore n° 9 Tallarita Emanuele classe 89 col calciatore n° 13 Lanzoni Edoardo classe 1992 ed al 12° del 2° tempo ha sostituito il calciatore n° 4 Marino Antonino classe1992 col calciatore n° 14 Ceccarelli Nicolò classe 1991. Fino al termine della gara aveva perciò in campo tre calciatori nati nel 1991 (Colombi, Turrini e Ceccarelli) ed un calciatore nato nel 1992 (Lanzoni). Al fine di dirimere la questione occorre esaminare in dettaglio la norma in discussione riguardante l’obbligo di impiegare “giovani calciatori di determinate fasce di età” nelle gare dei campionati regionali. Tale prima norma ha fondamento nell’art 34bis delle Noif il quale prevede che “ 1 Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe possono prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori alle gare. 2 Il mancato impiego dei calciatori alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti ….., comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva”. Quindi: richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2013) con C.U. n. 2 del 4.07.2013 al punto 3 A/3 lett. b) pag,, 67 il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2013-14, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue: - 2 calciatori nati dal 01.01.1992 e di 1 calciatore nato dal 01.01.1991 … Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.” La norma stabilisce quindi un obbligo imperativo ed inderogabile riguardo all’utilizzo dall’inizio e per tutta al durata della gara dei calciatori “giovani” tuttavia tale obbligo non è assoluto ed incondizionato in quanto tale norma medesima prevede con chiarezza due uniche eccezioni che quando si verificano limitano, modificano od estinguono, a seconda del caso, la perentorietà dell’obbligo. Tali eccezioni senza equivoco sono così indicate: “…a) in caso di espulsione dal campo (per l’ovvia ragione che il calciatore espulso non può mai essere sostituito); e, b) in caso di infortunio dei calciatori qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite …..”; peraltro così come stabilito dalla LND ( CU n° 1 del 1-7-13) In sostanza a seguito di espulsione di uno dei “giovani” presenti in campo (come peraltro riconosce la medesima società ricorrente quando sostiene che “…. la società Garbagnate non era obbligata a ripristinare il numero minimo di giovani in campo…. ma …. ha volutamente e non obbligatoriamente ripristinato il numero legale di giovani…”) la società non aveva l’obbligo di ripristinare la presenza del numero minimo dei calciatori delle fasce di età interessate (nel caso specifico di due calciatori della classe1992), ciò in quanto l’eccezione dovuta all’espulsione determina di fatto la diminuzione di una unità del numero di calciatori obbligatoriamente previsti per quella specifica fascia di età. La società sanzionata quindi aveva solo l’obbligo di mantenere sul terreno di gioco sino al termine della gara un numero di calciatori giovani (meno il numero di espulsi) nel rispetto delle loro rispettive fasce di età così come presenti e rimanenti sul terreno di giuoco al momento dell’avvenuta espulsione del compagno; ciò sempre e comunque fatta salva la possibilità del verificarsi successivamente ed ulteriormente di eventi ricadenti nelle previste eccezioni alla norma. Dopo l’espulsione del calciatore n° 2 Trisolini Simone, classe 1995 (vale a dire di uno dei due nati dal 1-1-92 in poi) la società Garbagnate ha comunque sempre avuto sul terreno di gioco almeno un calciatore della classe 91 ed un calciatore della classe 92, pertanto la gara ha avuto luogo regolarmente. In proposito ed univocamente sono state assunte dallo scrivente identiche decisioni riferite alle gare di Eccellenza Casteggio Broni – Mezzanese del 2.02.2003 CU N° 30 del 16-02-03 della gara di Promozione Cisliano - Settimo Milanese del 11-4-09 e sempre di Promozione Varzi - Cuggiono del 17-11-02. Dato atto che la società OSL Calcio Garbagnate non ha fatto pervenire controdeduzioni. PQM DELIBERA a) di omologare come segue il risultato della gara: OSL Calcio Garbagnate - Ticinia Robecchetto 1-1. b) di addebitare la tassa reclamo, se non versata.
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