COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società REAL DOR S. EUFEMIA Camp. Promozione Gir. E Gara del 13.10.2013 tra Real Dor S. Eufemia / ACD Mairano C.U. n. 24 del CRL datato 24.10.2013.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società REAL DOR S. EUFEMIA Camp. Promozione Gir. E
Gara del 13.10.2013 tra Real Dor S. Eufemia / ACD Mairano
C.U. n. 24 del CRL datato 24.10.2013.
La società REAL DOR S. EUFEMIA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione della squalifica a carico dei calciatori GRITTI Francesco sino all'11.12.2013, AIOLFI Mauro per sei gare, ANTONINI Andrea per quattro gare, e l'ammenda complessiva di Euro 500,00, lamentando che le sanzioni sono eccessive in relazione ai comportamenti tenuti dai propri giocatori e sostenitori.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini e sentito l’arbitro a chiarimenti rileva : l'arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione ha precisato che il calciatore GRITTI Francesco lo ha preso per un braccio facendolo spostare leggermente, mentre lo insultava e minacciava verbalmente e che la bottiglietta scagliata verso di lui è passata a circa mezzo metro.
L'arbitro ha infine confermato gli insulti e le minacce ripetute ricevute dai calciatori AIOLFI ed ANTONINI.
Alla luce di quanto affermato dall'arbitro, sentito a chiarimenti meritano di essere ridotte le squalifiche comminate ai calciatori GRITTI ed AIOLFI, nonché l'ammenda comminata alla società reclamante. Merita invece di essere confermata la squalifica comminata al calciatore, ANTONINI.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la sanzione della squalifica a carico di GRITTI Francesco a sei gare, ed a carico di AIOLFI Mauro per cinque gare e le ammende comminate alla società REAL DOR S. EUFEMIA al complessivo importo di Euro 300,00, conferma per il resto le decisioni del Giudice Sportivo e dispone l’accredito della tassa se non ancora versata.
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